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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza - della Sentenza n. 113/2025, RG 224/2024, resa dalla Corte di Appello di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 28/03/2025 (DOC. 2) a parziale riforma della Sentenza n. 87/2024, RG 83/2024 resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 24/04/2024 (DOC. 1); - della Sentenza n. 257/2024, RG 498/2024, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 18/10/2024 (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202500804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del giudice del lavoro divenute definitive, con conseguente omesso pagamento delle somme riconosciute a titolo di beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Ancona, resa in funzione di giudice del lavoro, e alla sentenza del Tribunale di Fermo, anch'essa resa in funzione di giudice del lavoro, entrambe regolarmente notificate e divenute irrevocabili. Le pronunce avevano accertato il diritto del docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità del credito. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione delle sentenze e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione delle sentenze all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria all'esecuzione della pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari o avvalendosi di funzionari delegati e delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza avente a oggetto obblighi di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio della Carta del docente riconosciuto dai giudicati del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile per l'esecuzione di un obbligo pecuniario gravante su una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'Amministrazione e siano decorsi 120 giorni, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza divenuta definitiva che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale entro un termine determinato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa e senza prova dell'adempimento, non impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese del giudizio anche se provvede successivamente o se non contesta l'obbligo di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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