Cassazione Penale, Sentenza n. 30368/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato sulla mancata declaratoria dell'estinzione per prescrizione dei reati contestati (detenzione arma con matricola abrasa ex artt. 2 e 7 L. 895/1967; detenzione arma comune da sparo ex art. 23 L. 110/1975; detenzione arma alterata ex art. 3 L. 110/1975). Il ricorrente ha rilevato che, con riferimento alle fattispecie ritenute assorbite e a quelle dichiarate, il termine massimo di prescrizione (calcolato sulla base della pena edittale massima e dell'eventuale incremento per interruzione pari a un quarto ai sensi dell'art. 161 c.p.) era di anni 7 e mesi 6, decorrenti dai fatti del 30/01/2014 e quindi spirato il 30/07/2021, prima della sentenza di secondo grado del 23/02/2022. Ha inoltre sottolineato che la recidiva contestata non è stata poi concretamente computata nelle decisioni di merito e quindi non può essere utilizzata per allungare il termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità del motivo che deduce l'estinzione per prescrizione quando il termine si sia già estinto prima della pronuncia impugnata e il giudice di merito non l'abbia dichiarata. Ha stabilito che la recidiva contestata non è stata concretamente valorizzata ai fini della pena e quindi non incide sul calcolo del termine prescrizionale. Constatato che il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 si è esaurito il 30/07/2021, anteriormente alla sentenza d'appello del 23/02/2022, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895
richiamata per le imputazioni relative (artt. 2 e 7) inerenti determinati illeciti in materia di armi; rilevante ai fini dell'individuazione della fattispecie e della pena edittale
Legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 3 e art. 23 utilizzati per qualificare le fattispecie di detenzione di arma alterata e detenzione di arma comune da sparo; la pena edittale massima risultante serve per il calcolo del termine prescrizionale
Codice di procedura penale
art. 129; art. 606, comma 1, lett. b)
art. 129 c.p.p.: il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando il termine è spirato; art. 606 c.p.p., lett. b): permette il sindacato di legittimità per violazione di legge, applicabile alla mancata declaratoria di prescrizione
Codice penale
art. 161 c.p.: disciplina l'interruzione della prescrizione e la misura massima aggiuntiva (un quarto della pena edittale massima) da considerare nel calcolo del termine prescrizionale
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U. n. 41588 del 22/06/2017 (La Marca); Sez. U. n. 26255/?? (richiamata), Sez. 2 n. 48293 del 26/11/2015 (Carbone); Sez. 6 n. 54043 del 16/11/2017
principi interpretativi secondo cui la prescrizione può essere dedotta in cassazione se già intervenuta anteriormente alla sentenza impugnata; la recidiva contestata ma non concretamente applicata (non avendo inciso sulla pena) non rileva ai fini dell'allungamento del termine prescrizionale
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione si è estinto prima della pronuncia impugnata, il giudice di merito deve dichiarare l'estinzione; in mancanza la questione può essere dedotta in cassazione come vizio di diritto
- Nel calcolo del termine prescrizionale si prende come riferimento la pena edittale massima della fattispecie e, per valutare il termine massimo, si aggiunge l'ulteriore quota prevista per l'interruzione (art. 161 c.p.)
- La recidiva contestata non incide sul computo della prescrizione se non è stata concretamente valorizzata in termini di aumento della pena o di riconoscimento formale che ne abbia inciso sul calcolo della sanzione
- La dichiarazione di prescrizione, quando accertata e già maturata prima della sentenza impugnata, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione che abbia omesso di pronunciarla
- In sede di cassazione è ammissibile dedurre l'estinzione per prescrizione anche quando si tratta di motivo unico, purché emerga che il termine si è consumato prima della pronuncia impugnata
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