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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. I18822435, rilasciato per lavoro subordinato dalla Questura di Napoli, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 286/1998, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato in ambito circense ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera l), d.lgs. 286/1998

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che ha respinto l'istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. 286/1998, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell'atto emergeva che il ricorrente era stato autorizzato all'ingresso in Italia per svolgere attività lavorativa in ambito circense, con mansioni di operaio addetto al montaggio e smontaggio delle attrezzature circensi e alla cura degli animali. La controversia cautelare concerneva la possibilità di convertire tale titolo in altra tipologia di permesso di soggiorno per lavoro.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che, per i lavoratori dello spettacolo e per i lavoratori rientranti nell'art. 27, comma 1, lettera l), il regime speciale previsto dal d.lgs. 286/1998 consenta il rinnovo del nullaosta e del permesso di soggiorno in costanza dello stesso rapporto di lavoro, previa presentazione della certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo contributivo, ma escluda la conversione in altra tipologia di permesso di soggiorno per lavoro. L'eccezione prevista dall'art. 40, comma 23, riguarda il diverso caso richiamato dall'art. 14, comma 5, e non è stata ritenuta applicabile. Pertanto, il diniego è stato qualificato come atto dovuto, con conseguente assenza di un apprezzabile fumus boni iuris ai fini cautelari. Il TAR ha inoltre affermato che non vi erano ragioni per dubitare della legittimità costituzionale della disciplina, in quanto relativa all'ingresso per casi particolari. Nessuna statuizione sulle spese della fase cautelare, non essendosi costituito il Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998

    La disposizione disciplina l'ingresso e il soggiorno per lo svolgimento di attività lavorativa in ambito circense e dello spettacolo, nell'ambito dei casi particolari.

  • art. 27, comma 14, d.lgs. 286/1998

    il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato ... per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga

    Per i lavoratori dello spettacolo il nullaosta è rilasciato inizialmente per un periodo non superiore a dodici mesi, salva la proroga.

  • art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999

    Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell’obbligo contributivo. [...] I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’ articolo 14, comma 5

    Il permesso rilasciato per i casi particolari può essere rinnovato in costanza dello stesso rapporto di lavoro, alle condizioni previste, ma non può essere convertito in altra tipologia di permesso di soggiorno, salvo l'eccezione espressamente richiamata.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. l), del d.lgs. 286/1998 per lo svolgimento di attività lavorativa in ambito circense o dello spettacolo è soggetto al regime speciale previsto dall'art. 40, comma 23, del d.P.R. 394/1999: può essere rinnovato in costanza dello stesso rapporto di lavoro, alle condizioni previste dalla norma, ma non può essere convertito in altra tipologia di permesso di soggiorno per lavoro, salvo l'eccezione espressamente stabilita dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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