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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22807/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nel bilanciamento tra circostanze attenuanti (in particolare il vizio parziale di mente) e l'aggravante prevista dall'art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104, contestando che le attenuanti siano state solo equivalenti invece di prevalenti; (2) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, per mancato accertamento delle concrete condizioni economiche dell'imputato e quindi carenza motivazionale; (3) carenza di motivazione e violazione di norme processuali in merito alla quantificazione delle spese processuali liquidate in favore della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul primo motivo relativo al bilanciamento delle circostanze e perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame del punto (con divieto di reformatio in peius). Ha rigettato il ricorso per il resto: ha ritenuto motivata la subordinazione della sospensione condizionale alla provvisionale, considerata adeguatamente motivata sulla base di elementi fattuali (lavori saltuari, termine congruo, importo limitato), e ha considerato generico e infondato il motivo sulle spese processuali, precisando che il giudice può attenersi ai valori medi del D.M. n. 55/2014. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del grado di legittimità, ritenendo che la parte civile non abbia fornito un contributo effettivo nel contraddittorio cartolare. Sentenza annullata in parte con rinvio il 28/05/2026.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa al tentativo; il Tribunale aveva ridotto la pena sulla base del tentativo

  • art. 629 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato contestato (richiamata per individuare il fatto originario)

  • art. 36, legge 5 febbraio 1992, n. 104

    Riconosciuta dall'impugnazione come aggravante "per i fatti commessi in danno di persona portatrice di minorazione"; la Corte ha ricordato che si tratta di aggravante ad 'effetto speciale' senza limiti di bilanciamento imposti dalla norma stessa

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato per i criteri di confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha affermato che il giudizio di prevalenza/equivalenza deve essere unitario e applicato correttamente, secondo i parametri dell'art. 69

  • art. 89 cod. pen.

    Applicata dal Tribunale per una riduzione di pena, ma la Corte di Cassazione ha censurato l'erroneo modo in cui è stato compiuto il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti

  • artt. 62-bis, 70 cod. pen.

    Richiamati tra le norme citate nel ricorso in relazione alla determinazione della pena e al ruolo delle circostanze; non hanno permesso comunque di superare la censura sul bilanciamento operato

  • art. 163 cod. pen.

    Norma relativa ai presupposti della sospensione condizionale della pena, richiamata nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse assolto nel caso di specie

  • art. 165 cod. pen.

    Prevede la sospensione condizionale della pena; la Corte ha confermato che la subordinazione al pagamento della provvisionale è ammissibile se motivata sommariamente in relazione alla capacità di adempiere

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di impugnazione relativi alle spese processuali, senza però trovare motivo di accoglimento da parte della Cassazione

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme sulla procedura di cassazione inerente la liquidazione delle spese; nessuna violazione riscontrata dalla Corte

  • D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, art. 12

    Il giudice può tener conto dei valori medi indicati dal decreto per la liquidazione delle voci di spesa della parte civile; ciò è stato ritenuto sufficiente a motivare la liquidazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di sintesi sui motivi di ricorso e sugli effetti processuali dell'impugnazione

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento di cassazione nel caso di specie

Massime di principio

  • Quando concorrono circostanze attenuanti e aggravanti (anche quelle inerenti alla persona, come il vizio parziale di mente e l'aggravante della L. n.104), il giudice deve operare un giudizio unitario di prevalenza, equivalenza o sussunzione secondo i criteri dell'art. 69 c.p.; un errore in questo bilanciamento può determinare l'annullamento della decisione in punto di trattamento sanzionatorio
  • Il vizio parziale di mente va valutato come circostanza inerente alla persona e pertanto confrontato unitariamente con le aggravanti: non è ammesso spezzettare il ragionamento (ad esempio riducendo la pena solo con l'art. 89 senza rivedere il bilanciamento complessivo)
  • La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento di una provvisionale purché il giudice motivi, anche sommariamente, sulla ragionevole capacità del condannato di adempiere (se emergono elementi che pongono dubbi, il giudice deve comunque valutare e motivare sulla situazione economica)
  • Nella liquidazione delle spese della parte civile il giudice può, in mancanza di contestazioni specifiche, attenersi ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014; il ricorrente deve indicare in modo concreto e specifico le ragioni di illegittimità per ottenere la riforma
  • In cassazione la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese solo se ha effettivamente contribuito al contraddittorio cartolare fornendo elementi utili al decidere; mere conclusioni generiche non sono sufficienti
  • In caso di annullamento parziale che riguarda il trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio deve tener conto dei criteri e dei rilievi della Cassazione, rispettando il divieto di reformatio in peius a tutela dell'imputato

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