Ordinanza n. 184/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento n. ADM DGDR0001 REGISTRO INTERNO 0001643.14.10.2025.R, notificato in data 29 dicembre 2025, di applicazione della sanzione aggiuntiva, prevista dall’art. 5 della legge n. 50 del 1994, della chiusura dell’esercizio commerciale gestito dalla ricorrente per la durata di 5 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di applicazione della sanzione aggiuntiva della chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore esercizio commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto, quale sanzione aggiuntiva, la chiusura per cinque giorni dell’esercizio commerciale. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto. Il TAR ha ritenuto assistiti da sufficiente fumus boni iuris i motivi di censura, rilevando che le disposizioni poste a fondamento del provvedimento, ossia l’art. 96 della legge n. 907 del 1942 e l’art. 5 della legge n. 50 del 1994, erano state abrogate dall’art. 8 del d.lgs. n. 141 del 2024, entrato in vigore prima dell’adozione dell’atto impugnato. Pertanto, in applicazione del principio tempus regit actum, tali disposizioni non risultavano applicabili alla fattispecie, disciplinata dalla nuova normativa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione del provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella possibile applicazione, da parte dell’Amministrazione, di disposizioni già abrogate prima dell’adozione dell’atto; ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché la chiusura dell’esercizio per cinque giorni avrebbe arrecato alla società un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il merito è stato rinviato alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
art. 96 legge n. 907 del 1942
Disposizione indicata dall’Amministrazione quale fondamento del provvedimento sanzionatorio, ma ritenuta non applicabile perché abrogata prima dell’adozione dell’atto.
art. 5 legge n. 50 del 1994
Disposizione posta a fondamento della sanzione aggiuntiva di chiusura, ritenuta non applicabile perché abrogata prima dell’adozione del provvedimento.
art. 8 d.lgs. n. 141 del 2024
Ha abrogato le disposizioni utilizzate come fondamento dell’atto impugnato; essendo entrato in vigore prima dell’adozione del provvedimento, imponeva l’applicazione della nuova disciplina.
Massime di principio
- In sede cautelare, sussiste un sufficiente fumus boni iuris quando il provvedimento amministrativo è fondato su disposizioni abrogate prima della sua adozione, dovendo trovare applicazione la disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto secondo il principio tempus regit actum.
- La chiusura di un esercizio commerciale per cinque giorni può integrare un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora, ai fini della sospensione cautelare del provvedimento sanzionatorio.
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