Sentenza del 20/02/2019 n. 2459 - Comm. Trib. Prov. Roma
Riscossione e misure cautelari - Cartella - notifica a mezzo pec - Processo telematico - Firma digitale Cedes e Pades - Equivalenza - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC e, in particolare, l'utilizzo di una firma digitale di tipo CAdES, con file avente estensione "p7m", oppure di tipo PAdES, con documento in formato "pdf". Il ricorrente contestava l'idoneità della modalità di firma e prospettava l'invalidità dell'atto o della sua notificazione per la diversa estensione del file e per il formato della firma digitale.
La decisione
La decisione ha affermato che, nell'ambito del processo telematico, le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse e giuridicamente equivalenti. La diversa estensione del file, rispettivamente "p7m" per CAdES e "pdf" per PAdES, non determina di per sé l'invalidità dell'atto né della notificazione, purché siano rispettati i requisiti tecnici e normativi applicabili. L'orientamento è conforme alla giurisprudenza richiamata, inclusa Cassazione, Sezioni Unite, n. 10266/2018. Pertanto, la contestazione fondata esclusivamente sulla scelta tra firma CAdES e PAdES non è idonea a invalidare la cartella o la sua notifica.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014
Nel processo telematico sono ammesse le modalità di firma digitale conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa europea e nazionale; la disposizione è stata interpretata nel senso di riconoscere la validità sia della firma CAdES sia della firma PAdES.
Art. 34 del D.M. Ministero della Giustizia n. 44/2011
La disciplina tecnica del processo telematico deve essere applicata in modo coerente con gli standard relativi ai documenti informatici e alle firme digitali.
Regolamento UE n. 910/2014
Il quadro europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari supporta il riconoscimento delle firme digitali conformi agli standard previsti, senza imporre una sola specifica estensione o modalità di contenitore del documento.
Decisione di esecuzione UE n. 1506/2015
Gli standard tecnici europei richiamati consentono di considerare equivalenti, sul piano della validità della firma, i formati CAdES e PAdES quando rispettano i requisiti previsti.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10266/2018
La firma digitale CAdES e la firma digitale PAdES sono modalità equivalenti di sottoscrizione informatica; la diversa estensione del file non comporta, da sola, l'inesistenza o l'invalidità dell'atto.
Massime di principio
- La semplice differenza tra un file firmato CAdES, con estensione "p7m", e un file firmato PAdES, con estensione "pdf", non è sufficiente per contestare la validità dell'atto o della notificazione.
- Nelle notifiche telematiche occorre verificare principalmente l'autenticità della firma, l'integrità del documento, la riferibilità al mittente e il rispetto delle regole tecniche, non la sola estensione del file.
- Una contestazione efficace deve indicare una concreta irregolarità tecnica o giuridica, come l'assenza della firma, l'impossibilità di verificarla, l'alterazione del documento o il mancato rispetto delle regole di notificazione.
- La validità formale della firma digitale va valutata alla luce degli standard normativi applicabili e del principio di equivalenza tra formati ammessi, evitando di attribuire rilievo invalidante a mere differenze tecnologiche o di estensione.
- Quando la notifica PEC rispetta i requisiti previsti e il documento è validamente sottoscritto, la cartella o l'atto notificato conserva efficacia anche se la firma utilizzata è PAdES anziché CAdES, o viceversa.
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