Sentenza n. 1225/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sull'istanza, formalizzata con plurimi atti e da ultimo con diffida del 6 gennaio 2026, volta ad ottenere il trasferimento da un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) ad una idonea struttura del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), adeguata alla sua condizione di grave vulnerabilità fisica, ai sensi degli artt. 9, 10 e 17 del D.Lgs. n. 142/2015, e per la conseguente declaratoria dell'obbligo di provvedere, con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di trasferimento da un CAS a una struttura SAI idonea e accessibile
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo vulnerabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, affetto da paraplegia degli arti inferiori e costretto all'uso della sedia a rotelle, ha contestato l'inerzia del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli rispetto alle reiterate richieste, formalizzate anche mediante diffida del 6 gennaio 2026, di trasferimento dal CAS nel quale era ospitato a una struttura SAI adeguata alla sua condizione di grave vulnerabilità. La struttura CAS presentava barriere architettoniche, servizi igienici non adeguati, assenza di assistenza personalizzata e di personale qualificato, risultando incompatibile con le esigenze del ricorrente. Nonostante le segnalazioni del gestore del CAS, le relazioni mediche e sociali e la disponibilità di posti in progetti SAI per persone con disabilità, le amministrazioni erano rimaste sostanzialmente silenti. Nel corso del giudizio il Ministero aveva comunicato la formalizzazione dell'inserimento del ricorrente in un progetto SAI a Lecce, ma il trasferimento non era stato materialmente eseguito; inoltre, la struttura individuata risultava non accessibile per impedimenti logistici. Il ricorrente ha quindi sostenuto che l'inserimento formale non soddisfaceva il bene della vita richiesto, consistente nella concreta collocazione in una struttura effettivamente idonea e accessibile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto persistente l'interesse alla decisione, escludendo la cessazione della materia del contendere, perché la mera formalizzazione dell'inserimento in un progetto SAI non aveva prodotto il trasferimento materiale e la struttura individuata risultava a sua volta inidonea e non accessibile. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha affermato che la disabilità e la grave vulnerabilità del richiedente rientrano tra le condizioni previste dall'art. 17 del d.lgs. 142/2015 e che l'art. 9, comma 1-bis, dello stesso decreto impone all'amministrazione di provvedere all'accoglienza nel sistema SAI, nei limiti dei posti disponibili, secondo modalità adeguate alle esigenze specifiche. La discrezionalità amministrativa riguarda l'individuazione della struttura concretamente più idonea, non la possibilità di omettere l'accoglienza specializzata. Il silenzio protratto sulle richieste di trasferimento è stato ritenuto illegittimo, anche in ragione della lesione della dignità, della salute e della libertà personale del ricorrente. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Napoli sono stati obbligati a provvedere, entro trenta giorni, alla concreta collocazione del ricorrente in una struttura SAI effettivamente idonea e accessibile. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., con ulteriori trenta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Le spese sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 142/2015
Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39
La disposizione, letta insieme all'art. 17, è stata interpretata come fonte di un preciso obbligo amministrativo di provvedere all'inserimento del richiedente vulnerabile nel SAI; la discrezionalità riguarda il modo e la struttura concretamente idonea, non il se dell'accoglienza specializzata.
art. 17, comma 1, d.lgs. 142/2015
disabili e persone affette da gravi malattie
La paraplegia del ricorrente rientra inequivocabilmente tra le condizioni di vulnerabilità che impongono misure di accoglienza specifiche.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione dell'obbligo di provvedere.
art. 21 della Direttiva 2013/33/UE
Impone di considerare la situazione specifica delle persone vulnerabili, comprese le persone con disabilità, nella predisposizione delle condizioni materiali di accoglienza.
art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La tutela dell'accoglienza deve essere attuata nel rispetto della dignità umana.
art. 3 CEDU
La permanenza di una persona gravemente disabile in una struttura inadeguata deve essere valutata anche alla luce del divieto di trattamenti inumani o degradanti.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Prevede, per il cittadino non appartenente all'Unione europea, la documentazione consolare dei redditi prodotti all'estero ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002
Consente di sostituire la documentazione consolare con una dichiarazione sostitutiva quando sia impossibile produrla.
art. 16, comma 2, d.lgs. 25/2008
in ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto
Per i richiedenti e titolari di protezione internazionale rende utilizzabile la dichiarazione sostitutiva in luogo della certificazione consolare, quando questa non sia esigibile.
Massime di principio
- Per il richiedente protezione internazionale portatore di disabilità o affetto da grave malattia, l'amministrazione deve adottare misure di accoglienza specifiche e provvedere alla collocazione in una struttura SAI concretamente idonea alle esigenze personali, nei limiti dei posti disponibili.
- La discrezionalità amministrativa nell'accoglienza delle persone vulnerabili riguarda l'individuazione della struttura e delle modalità operative più adeguate, ma non consente di omettere o differire indefinitamente l'adozione di una soluzione conforme alle esigenze documentate.
- La mera formalizzazione dell'inserimento in un progetto SAI non determina la cessazione della materia del contendere quando il trasferimento non sia stato materialmente eseguito o la struttura individuata non sia effettivamente accessibile e idonea.
- Il silenzio dell'amministrazione sulle richieste di trasferimento di una persona gravemente vulnerabile è illegittimo quando la permanenza nella struttura ordinaria sia incompatibile con la sua condizione fisica e comprometta dignità, salute e autonomia personale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →