Cassazione Penale, Sentenza n. 47362/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione degli effetti della misura cautelare al 20/11/2018 (ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p.). La difesa sosteneva che la precedente ordinanza cautelare del 2/11/2018, fondata sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori (Cinquegrana, Iovinella, De Falco), conteneva già gli elementi idonei a dimostrare la partecipazione di Carrese all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), rendendo irrilevanti le successive dichiarazioni di Puzio Michele; pertanto chiedeva la retrodatazione della decorrenza della custodia al 20/11/2018.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale (Corte) ha ritenuto che il ricorrente non abbia contestato la permanenza della partecipazione associativa dopo l'arresto per estorsione (fatto decisivo ai fini della retrodatazione) e ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione di protrazione della condotta associativa dopo il primo provvedimento cautelare è solo relativa: deve essere smentita da concrete allegazioni ed elementi difensivi. Poiché il ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare tale presunzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso: contestata la partecipazione di Carrese al clan Moccia e al sottogruppo diretto da Domenico Cimini.
art. 297, comma 3 c.p.p.
Norma che consente, in determinati casi, la retrodatazione degli effetti della misura cautelare; nel caso concreto la sua applicazione è stata richiesta per far decorrere la custodia dal 20/11/2018, ma il tribunale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i requisiti probatori per la retrodatazione.
artt. 81, 110, 56, 629, 628 c.p. (richiamati nel relativo procedimento)
Norme penali richiamate nella prima ordinanza cautelare relative al concorso nel tentativo aggravato e continuato di estorsione; servivano a definire il primo fatto per il quale era stata adottata una misura cautelare.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità e può prevedere il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di euro 3.000,00.
art. 94, comma 1 c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (formale adempimento amministrativo).
Giurisprudenza: Sez.6, n.13568 del 29/11/2019 (dep. 2020) - Alfano
Principio secondo cui, nelle "contestazioni a catena", il provvedimento cautelare sul primo fatto determina solo una presunzione relativa di non interruzione della partecipazione associativa; la protrazione va dimostrata da elementi concreti in presenza di allegazioni difensive.
Giurisprudenza: Sez.1, n.20135 del 16/12/2020 (dep. 2021) - Ciancio
Conferma dell'orientamento secondo cui la presunzione di continuazione dell'attività associativa dopo il primo provvedimento è relativa e richiede prova contraria mediante elementi concreti.
Massime di principio
- La semplice esistenza di una precedente ordinanza cautelare per reati connessi non comporta automaticamente la retrodatazione degli effetti di una successiva misura per associazione mafiosa; la retrodatazione richiede che gli elementi probatori relativi all'associazione fossero effettivamente desumibili anteriormente.
- La presunzione di continuità della partecipazione associativa dopo un primo arresto è solo relativa: la difesa che invoca la retrodatazione deve indicare e documentare elementi concreti idonei a smentire tale presunzione.
- Se il ricorso non contesta (o non argomenta) un elemento fattuale decisivo richiesto per il rimedio invocato (es. la permanenza della partecipazione associativa), il giudice può dichiararlo inammissibile.
- Nelle contestazioni a catena è cruciale dimostrare l'anteriorità e la riconducibilità degli elementi cautelari: occorre un collegamento probatorio chiaro tra i fatti oggetto della prima ordinanza e la contestazione associativa successiva.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; valutare con attenzione l'adeguatezza e completezza delle deduzioni difensive prima di proporre ricorso contro misure cautelari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47184/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47185/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47187/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47188/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →