Sentenza n. 433/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - di tutti gli atti della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale -OMISSIS- Dipartimento -OMISSIS-, indetta con decreto del Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, n. -OMISSIS- del 21 giugno 2023, e segnatamente di tutti i verbali della Commissione giudicatrice: verbale n. -OMISSIS-, recante la predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati; verbale n. -OMISSIS-; verbale conclusivo n. -OMISSIS-, pubblicato in data 20 dicembre 2023; del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva non pubblicato, di data ed estremi non conosciuti, della delibera del consiglio di Dipartimento, recante la proposta di chiamata del candidato vincitore, del provvedimento di approvazione del Consiglio di Amministrazione recante l'autorizzazione alla stipula del contratto di lavoro e della presa di servizio della controinteressata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13 settembre 2024: - del decreto rettorale n. -OMISSIS- e, per quanto occorrer possa della relazione della Commissione giudicatrice depositata in giudizio in data 13 giugno 2024, con le allegate “minute”, nonché di ogni atto presupposto, ivi compreso, in parte qua, per quanto occorrer possa, l’art. 8 del bando della procedura ove interpretato nel senso espresso dalla Commissione nella relazione depositata in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B, inclusi i verbali della commissione, il decreto rettorale di approvazione degli atti e gli atti consequenziali di chiamata e stipula del contratto
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già ricercatrice di tipo A, ha impugnato gli atti della procedura selettiva, deducendo la violazione del bando, del regolamento di Ateneo e del D.M. n. 243/2011, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sviamento e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato il criterio con cui la commissione, per la valutazione comparativa delle pubblicazioni, aveva attribuito il punteggio sulla base del solo impact factor delle riviste, senza valutare direttamente originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica e diffusione nella comunità scientifica delle singole pubblicazioni. Ha inoltre censurato giudizi preliminari generici e apodittici, l’omessa considerazione di una pubblicazione e della tesi di dottorato, l’erronea qualificazione della propria attività di ricerca e l’irragionevole attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e al curriculum. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto rettorale e la relazione della commissione, deducendo un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. La controinteressata ha eccepito il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza, sostenendo che la ricorrente sarebbe stata priva di un requisito di partecipazione; nel merito ha difeso la legittimità della valutazione. L’Università ha sostenuto la conformità dell’operato della commissione ai criteri applicabili e l’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente era stata ammessa alla procedura e che l’asserita mancanza del requisito di partecipazione costituiva un’ipotesi non tradottasi in un provvedimento di esclusione. Ha inoltre ritenuto tempestiva la censura contro il verbale di predeterminazione dei criteri, in quanto atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo: i vizi degli atti non escludenti possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’atto conclusivo. Nel merito ha accolto, con portata assorbente, la censura relativa al criterio di attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni. L’impact factor è un indicatore utilizzabile in funzione integrativa, ma non può sostituire la valutazione diretta dei criteri principali previsti dall’art. 3, comma 2, lettere a) e c), del D.M. n. 243/2011. La commissione, attribuendo i punti esclusivamente in base all’impact factor delle riviste, ha quindi omesso il giudizio comparativo sulla qualità delle singole pubblicazioni e si è discostata dal bando. Il TAR ha ritenuto irrilevante la distinzione basata sui quartili Q1 e Q2 e ha osservato che l’impact factor, già utilizzato come requisito di ammissibilità, non poteva essere impiegato nuovamente in via esclusiva per la valutazione comparativa. Ha annullato gli atti della procedura e disposto la rinnovazione della selezione mediante nomina di una commissione in diversa composizione. I motivi aggiunti sono stati assorbiti perché rivolti ad atti consequenziali. Le spese sono state compensate per la complessità fattuale e interpretativa della controversia.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
La controversia è stata introdotta mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 24, comma 1, Cost.
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
Rileva, insieme all’art. 100 c.p.c., per individuare la necessità di un interesse concreto e attuale ad agire.
art. 100 c.p.c.
per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse
L’interesse processuale richiede una lesione concreta e attuale dell’interesse sostanziale e l’idoneità della pronuncia richiesta a procurare una utilità.
art. 8 del bando della procedura selettiva
Imponeva alla commissione di formulare giudizi analitici su titoli, curriculum e pubblicazioni secondo i criteri e parametri degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 243/2011 e disciplinava la ripartizione dei punteggi.
art. 3, comma 2, lettere a) e c), D.M. 25 maggio 2011, n. 243
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; ... rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica
I criteri principali della valutazione comparativa riguardano le qualità intrinseche delle singole pubblicazioni e la loro rilevanza scientifica ed editoriale.
art. 3, comma 4, D.M. 25 maggio 2011, n. 243
le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori
L’impact factor e gli altri indicatori bibliometrici hanno funzione integrativa e non possono essere utilizzati in via esclusiva e assorbente, sostituendo la valutazione qualitativa delle pubblicazioni.
art. 2 del bando della procedura selettiva
È stato invocato dalla controinteressata per sostenere la mancanza del requisito relativo alla durata complessiva degli assegni di ricerca e delle attività di ricercatore; il TAR ha ritenuto tale esclusione meramente ipotetica, poiché la ricorrente era stata ammessa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme all’art. 9 del GDPR, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per il reclutamento universitario, l’impact factor e gli altri indicatori bibliometrici possono essere utilizzati soltanto come strumenti integrativi della valutazione prevista dalla disciplina di gara e dal D.M. n. 243/2011; non possono costituire il criterio esclusivo o assorbente per attribuire il punteggio alle pubblicazioni.
- La valutazione comparativa delle pubblicazioni deve considerare direttamente, per ciascun lavoro, originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica, oltre alla rilevanza della collocazione editoriale e alla diffusione nella comunità scientifica. La sola qualità o diffusione della rivista non equivale alla valutazione della qualità della pubblicazione.
- Un verbale di predeterminazione dei criteri che non esclude il candidato è un atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo; i vizi dei criteri possono essere dedotti mediante impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura, mentre l’onere di impugnazione immediata riguarda gli atti che determinano l’esclusione.
- La carenza di interesse a ricorrere non può essere fondata su una mera ipotesi di esclusione che l’amministrazione non ha adottato: il candidato ammesso conserva un interesse concreto e attuale a contestare la legittimità della procedura e della valutazione comparativa.
- Quando l’illegittimità del criterio di valutazione incide sulla comparazione tra candidati, l’annullamento degli atti impone la rinnovazione della procedura, normalmente mediante una commissione giudicatrice in diversa composizione.
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