Sentenza n. 3163/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 223/2025, depositata e resa pubblica il 30.01.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 223/2025, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nola n. 223/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta docente per tre anni scolastici. La sentenza civile, pubblicata il 30 gennaio 2025, è stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 1° luglio 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva ancora dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza civile passata in giudicato produca un immediato effetto conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligandola a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni dall'insediamento. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni consente la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il termine era decorso senza che il Ministero avesse adempiuto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è stata quantificata negli interessi legali giornalieri sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato che riconosce a un privato un'utilità nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti e le attività necessari a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice ordinario.
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'assenza di adempimento per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del decisum.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi su istanza della parte vittoriosa qualora l'Amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario ad acta.
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