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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24088/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricci impugna la sentenza del Tribunale di Campobasso che, in appello, aveva confermato la condanna, per lesioni colpose, per aver omesso la custodia e la vigilanza del proprio cane pitbull e non aver utilizzato la museruola. Il ricorso in Cassazione articola tre motivi: (1) omissione di valutazione del motivo relativo all'interruzione del nesso causale, perché la persona offesa avrebbe preso in braccio il proprio cane provocando una zuffa tra cani e introducendo un rischio nuovo; (2) mancata valutazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. (scriminante) in relazione alle norme di tutela dell'animale e alla condotta dei familiari del proprietario, che avrebbero una posizione di garanzia; (3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per aver ritenuto responsabilità dell'imputato sulla base di una violazione diversa da quella contestata (nella sentenza impugnata si parla della mancata assicurazione che la porta restasse chiusa mentre il capo d'imputazione riguardava solo la mancata utilizzazione della museruola).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (limitazione delle fattispecie deducibili in ricorso per cassazione contro le sentenze di appello: permessi solo i motivi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c. c.p.p.). I motivi proposti dal ricorrente non rientrano nelle ipotesi consentite essendo tesi a censurare vizi motivazionali, e pertanto inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p., lett. e)

    Richiamata dal ricorrente tra le norme procedurali; nella decisione emerge come la censura procedurale dedotta non rientri nelle limitazioni imposte per il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello

  • art. 597 c.p.p.

    Citato dal ricorrente tra le norme processuali rilevanti per la valutazione dei motivi d'appello; la Corte però si è attenuta ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 39-bis d.lgs. 274/2000

  • art. 40 c.p.

    Riferito dal ricorrente in relazione al nesso causale (fattispecie riguardante evento ed azione); la Corte non ha invece affrontato nel merito la questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile

  • art. 51 c.p.

    Norma sulla scriminante (esimente); il ricorrente invocava l'applicazione di tale scriminante per la tutela dell'animale e la condotta dei familiari, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 521 c.p.p.

    Rilevato dal ricorrente in relazione alla conformità tra capo di imputazione e motivazione: il motivo denunciava che l'appello avrebbe considerato una violazione diversa (porta non chiusa) rispetto alla museruola contestata; la Corte non è entrata nel merito della questione

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    "contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale"

    Norma decisiva per la sentenza: limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di appello alle sole ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p.; il ricorso del ricorrente è stato dichiarato inammissibile per non rientrare in tali ipotesi

  • art. 606, comma 1 c.p.p., lettere a), b) e c)

    Indica i motivi di diritto ammessi in cassazione contro le sentenze di appello; la Corte ha richiamato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano in queste categorie, essendo di natura motivazionale

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso sentenze di appello sono ammessi solo per le ipotesi tassative previste dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c. c.p.p.; censure esclusivamente motivazionali risultano quindi inammissibili.
  • La contestazione della responsabilità del proprietario di un animale domestico per lesioni colpose è fondata sulla mancata custodia/vigilanza e sull'omessa adozione di cautele (es. museruola); tesi difensive basate su interventi della persona offesa (presunta interruzione del nesso causale) devono essere formulate con chiarezza e, nei limiti dell'impugnazione ammessa, valorizzate in grado di merito.
  • La invocazione di una scriminante (art. 51 c.p.) richiede una precisa deduzione fattuale e giuridica nel corso del processo; se non esaminata nelle formalità di impugnazione consentite, può risultare inammissibile in cassazione per vizio di motivazione e inidoneità della forma dell'impugnazione.
  • Se la motivazione di grado d'appello addebita una diversa violazione rispetto al capo di imputazione, la censura va proposta nei termini e con i mezzi processuali adeguati: in cassazione non è possibile trasformare censure di merito/motivazionali non rientranti nei limiti di cui all'art. 39-bis.
  • In casi di aggressione tra cani la valutazione della prevedibilità e della causalità è essenziale: il comportamento del proprietario e dei terzi va analizzato in giudizio di merito; per impugnare tali valutazioni davanti alla Corte di Cassazione occorre oggi ricorrere ai motivi di diritto espressamente ammessi.

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