Cassazione Penale, Sentenza n. 13032/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Malandrucco aveva proposto reclamo avverso il provvedimento che aveva respinto la sua domanda di liberazione anticipata per due "semestri composti" (periodi cumulati, separati in più segmenti temporali). Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione perché le condotte contestate, pur ricomprese nei semestri considerati, erano temporalmente distanti dalle frazioni più risalenti e perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato i successivi comportamenti positivi e gli encomi ricevuti, nonché sarebbe stato in contraddizione con precedenti provvedimenti che gli avevano riconosciuto la liberazione anticipata per altri periodi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato i principi di diritto: ha valutato i semestri composti anche sommando frazioni temporali non contigue, ha considerato rilevanti le condotte illecite (tra cui un episodio di narcotraffico ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 e una rapina aggravata) avvenute all'interno dei semestri e ha motivato in modo coerente perché tali fatti precludessero la concessione del beneficio. La Corte ha inoltre escluso contraddizione con precedenti concessioni di liberazione anticipata riguardanti altri periodi e ha riconosciuto la discrezionalità del giudice di sorveglianza nella valutazione degli elementi contrastanti. Malandrucco è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione riguarda l'adesione e la disponibilità dimostrate nel semestre (anche se composto da frazioni), non la diagnosi di piena risocializzazione
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis
art. 69 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; qui è la norma procedurale che ha consentito la proposizione del reclamo al Tribunale di sorveglianza
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla normativa sul traffico di stupefacenti; il fatto di narcotraffico è stato qualificato come condotta grave rilevante ai fini della negativa valutazione della partecipazione al trattamento rieducativo
regolamento esecuzione ordinamento penitenziario, art. 103
art. 103 reg. esec. ord. pen.
Indica i criteri per valutare la condotta esteriore del detenuto (impegno nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento, rapporti costruttivi con operatori, compagni di detenzione e familiari), elementi che il giudice deve considerare nella valutazione del semestre
codice di procedura penale, art. 616
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata per condannare Malandrucco alle spese
Massime di principio
- La liberazione anticipata richiede prova di regolare condotta e di partecipazione all'opera di rieducazione; non è necessaria la completa risocializzazione, ma la dimostrazione di adesione concreta tramite comportamenti oggettivi
- I semestri valutati possono essere "composti" sommando frazioni non contigue di detenzione: il computo cumulato è ammissibile se le frazioni consentono un apprezzamento significativo della partecipazione al trattamento
- Comportamenti illeciti gravi commessi in una frazione di semestre possono precludere il beneficio per tutto il semestre composto e possono riverberarsi negativamente anche su altri semestri (anche antecedenti o, in casi eccezionali, successivi), specie se la gravità è alta e i periodi sono distanti
- La presenza di successivi comportamenti positivi e encomi può essere valutata, ma non necessariamente annulla l'effetto preclusivo di condotte gravi precedenti; il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità motivata per ponderare elementi contrastanti
- Il controllo della Corte di legittimità sull'operato del giudice di sorveglianza è limitato: la valutazione dei fatti e della motivazione è rimessa al giudice di merito, salvo irragionevolezza o violazioni di legge manifeste
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