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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11495/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e aspecifico: il motivo non si misurava con la motivazione della Corte d'appello, ritenuta logica e priva di vizi, che aveva già spiegato le ragioni del giudizio di responsabilità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello di Venezia e aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di evasione. Il ricorso per cassazione ha dedotto un unico motivo, prospettando vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma senza confrontarsi in modo puntuale con la ricostruzione dei fatti e con l'argomentazione della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 3, c.p.

    Norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che il ricorso non scalfisce la motivazione di responsabilità.

  • art. 385 c.p.

    Richiamato come riferimento generale del reato contestato e definito nella sentenza impugnata come evasione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile per genericità e aspecificità.
  • La censura che si limiti ad affermazioni apodittiche sulla insussistenza della responsabilità, senza misurarsi con la ricostruzione del giudice di merito, non consente il controllo di legittimità.
  • Quando la motivazione d'appello è ritenuta logica e immune da vizi, la Cassazione non può sostituire una rivalutazione del fatto alla verifica della sola tenuta logico-giuridica della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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