Sentenza n. 345/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 123 del 27.03.2024, concernente assegnazione carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 123 del 27 marzo 2024, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il bonus. Ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale. L’Amministrazione aveva sostenuto, in controversie analoghe, che il docente dovesse presentare una nuova richiesta tramite la procedura telematica indicata in appositi avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere la definizione amministrativa della posizione, in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato civile. Ha quindi ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, escludendo che il creditore fosse tenuto a presentare ulteriori istanze amministrative o ad attendere sine die la presa in carico della propria posizione. Secondo il Collegio, in assenza di una norma che imponga tali adempimenti o sospenda l’esecuzione dei giudicati, una simile pretesa eccederebbe i doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore. Il Ministero è stato ordinato a provvedere entro sessanta giorni al pagamento di tutte le somme spettanti, mediante rilascio della carta docente e accredito degli importi, nonché al pagamento delle ulteriori somme eventualmente dovute in base alla sentenza civile. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale fase sostitutiva, il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente e oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.
artt. 112 ss. c.p.a.
venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, anche preventivamente, una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Il ricorrente ha dedotto di avere atteso il termine previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche prima di promuovere il giudizio.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
La disciplina tariffaria è richiamata per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i minimi applicabili alle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- L’amministrazione non può subordinare l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di un beneficio economico alla presentazione di una nuova istanza amministrativa o all’utilizzo di una procedura telematica, quando tale ulteriore adempimento non sia previsto da una norma e non siano indicati tempi certi per la definizione della posizione.
- I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli di attendere indefinitamente l’adempimento spontaneo dell’amministrazione o da impedirgli l’accesso al giudizio di ottemperanza.
- In presenza di un giudicato non integralmente eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare ogni necessario atto amministrativo e contabile funzionale al pagamento e attribuire al commissario ad acta, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, un compenso per l’attività eventualmente svolta.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel prefetto territorialmente competente, o in un funzionario da questo delegato, per procedere in sostituzione dell’amministrazione rimasta inadempiente.
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