Sentenza n. 2742/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 574/2025, depositata e resa pubblica il 15.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1613/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 574/2025, notificata al Ministero il 16 ottobre 2025 e passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la nomina del commissario costituiva già una misura di esecuzione e la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua in concreto, anche considerando che il ritardo era principalmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma tale misura non va applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alle peculiarità del debitore pubblico e al rischio di locupletazioni eccessive o di sanzioni troppo afflittive.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo quanto applicato dal giudice nel caso concreto.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, mediante l'adozione delle misure necessarie a dare concreta attuazione all'obbligo dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento o il riconoscimento di somme determinate e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto, il giudice amministrativo deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, precisandone i presupposti di intervento, il termine per l'esecuzione e i poteri necessari alla determinazione del dovuto e all'adozione degli atti esecutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; tale esito può giustificarsi anche per la già disposta nomina del commissario ad acta e per le particolari ragioni del ritardo imputabili alla mole eccezionale di contenzioso seriale gravante sull'amministrazione.
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