Sentenza n. 1391/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento provvedimento di reiezione FIS 1203734-2022/2022, del 14 luglio 2022, comunicato via PEC alla Società il 17 luglio 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.05/04/2022.0260538 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, per il periodo 1 aprile 2022-30 aprile 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'istanza di Assegno di Integrazione Salariale del Fondo di Integrazione Salariale per il periodo 1-30 aprile 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS aveva respinto la domanda di Assegno di Integrazione Salariale, ritenendo incompatibile la causale indicata, qualificata come straordinaria, con il trattamento richiesto e con la consistenza dell'organico aziendale superiore a 15 dipendenti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 148/2015 e dei principi in materia di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l'indicazione della causale straordinaria costituiva un mero errore materiale di compilazione telematica, mentre dall'accordo sindacale e dalla documentazione allegata emergeva chiaramente la volontà di richiedere l'Assegno di Integrazione Salariale del FIS per una causale ordinaria, riconducibile a una situazione aziendale transitoria e non imputabile all'impresa o ai dipendenti, determinata dagli effetti della pandemia sul settore di attività. L'INPS ha chiesto il rigetto, sostenendo la conformità del diniego alla disciplina applicabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del FIS e non aderenti a fondi di solidarietà bilaterali, esiste un doppio binario di accesso: FIS per le causali ordinarie e CIGS per quelle straordinarie. Nel caso concreto, l'accordo sindacale e la documentazione allegata dimostravano la volontà di ottenere l'Assegno di Integrazione Salariale per una causale ordinaria. L'erronea selezione, nel portale telematico, di una causale straordinaria non poteva giustificare il rigetto automatico, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto valutare gli elementi sostanziali della domanda e, se necessario, attivare un supplemento istruttorio. Il giudice ha valorizzato anche le successive istruzioni dell'INPS, che imponevano, in situazioni analoghe, un criterio di prevalenza degli elementi sostanziali sulla causale formalmente selezionata. Il diniego è stato quindi ritenuto viziato da travisamento dei fatti e inadeguatezza dell'istruttoria, oltre che da motivazione estremamente sintetica. Ogni ulteriore censura è stata assorbita. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 148/2015
Richiamato tra le disposizioni ritenute violate dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli ammortizzatori sociali.
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti
Individua la causale ordinaria per la quale la società aveva inteso richiedere l'Assegno di Integrazione Salariale.
artt. 26 e 27 d.lgs. 148/2015
Richiamati per individuare i fondi di solidarietà bilaterali e il campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale.
art. 1, commi 191-216, l. 30 dicembre 2021, n. 234
Ha ampliato il campo di applicazione del FIS e previsto, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, il doppio accesso a FIS e CIGS in relazione alla natura ordinaria o straordinaria della causale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicata nello svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nella valutazione di una domanda di accesso a un ammortizzatore sociale, l'amministrazione non può arrestarsi alla causale formalmente selezionata nel modulo telematico quando la documentazione allegata consenta di ricostruire con chiarezza la diversa e sostanziale prestazione richiesta.
- Quando l'errore di compilazione della domanda è agevolmente emendabile e gli elementi sostanziali allegati risultano coerenti con i presupposti del trattamento richiesto, l'amministrazione deve adottare un criterio di prevalenza della sostanza sulla forma e svolgere, ove necessario, un supplemento di istruttoria, anziché rigettare automaticamente l'istanza.
- Il diniego di una prestazione previdenziale o di sostegno al reddito è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti se non considera documenti allegati alla domanda, quali l'accordo sindacale e la scheda tecnica, idonei a chiarire la reale volontà dell'istante e la causale sostanziale invocata.
- Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del FIS e non aderenti a fondi di solidarietà bilaterali, la disciplina consente un doppio binario: accesso al FIS per le causali ordinarie e alla CIGS per le causali straordinarie. La qualificazione deve essere verificata sulla base dei presupposti sostanziali della domanda.
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