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Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria pubblicata in data 12 marzo 2024 sull'Albo Pretorio per la “procedura di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di n.3 posti di istruttore direttivo tecnico – area funzionari e delle elevate qualificazioni (ex D)” approvata dalla Commissione di selezione nominata con Determinazione del Dirigente del 2° settore n. 537del 5/03/2024 e del verbale di valutazione titoli del 5/03/2024, con allegate le relative schede di valutazione di ciascun candidato per detta procedura; nonché per l'annullamento del Verbale della Commissione del 5 Marzo 2024 e dei relativi Allegati, e di tutti i relativi atti presupposti e successivi ancorché incogniti, di tutti i verbali, di ignoti estremi, antecedenti e successivi all'approvazione della graduatoria finale con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio, di ogni documento istruttorio sia antecedente che successivo alla graduatoria finale; nonché ancora per l'accertamento del diritto del ricorrente affinché venga prodotta la documentazione in copia conforme all'originale come da richiesta prot.24538/2024 prodromica alla corretta attribuzione del punteggio complessivo finale dei concorrenti controinteressati, e conseguente rettifica della graduatoria finale; per il riconoscimento del diritto del ricorrente al piazzamento corrispondente al punteggio attribuito e determinato, con conseguente annullamento della suddetta graduatoria definitiva di cui alla determina dirigenziale n. 572 del 12/03/2024 con la conseguente declaratoria di inefficacia fino alla concorrenza alla posizione che il ricorrente verrà ad acquisire con il punteggio effettivamente spettante ai controinteressati.

Giustizia amministrativa202400713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e verbale di valutazione titoli relativi alla procedura interna per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, con collocazione iniziale del ricorrente al quarto posto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura interna bandita dal Comune per la progressione verticale del personale a tempo indeterminato, ha impugnato la graduatoria pubblicata il 12 marzo 2024, il verbale di valutazione dei titoli del 5 marzo 2024 e gli atti presupposti, contestando in sostanza la corretta attribuzione dei punteggi ai candidati e chiedendo l'acquisizione della documentazione relativa ai titoli dei controinteressati, la rettifica della graduatoria e il riconoscimento del piazzamento spettante. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale. Nelle more del giudizio, il Comune ha svolto una verifica interna e, con determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2024, ha rettificato gli esiti della procedura, approvato una nuova graduatoria definitiva, dichiarato vincitore anche il ricorrente e disposto la sua immissione in servizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sia sul ricorso principale sia sul ricorso incidentale. La rettifica della graduatoria e la conseguente dichiarazione del ricorrente quale vincitore hanno integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato. Il giudice ha qualificato l'intervento amministrativo come spontaneo, non imposto da un ordine giudiziale, e quindi idoneo a definire il giudizio con efficacia di giudicato formale e sostanziale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, considerando che al momento della proposizione del ricorso erano ancora pendenti attività di verifica amministrativa e che la procedura non risultava definitivamente conclusa secondo la prospettazione del Comune.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, un provvedimento amministrativo spontaneo e non adottato in esecuzione di un ordine giudiziale soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente.
  • La rettifica amministrativa della graduatoria che attribuisce al candidato il risultato sostanziale perseguito con l'impugnazione determina la cessazione della materia del contendere, anche quando intervenga successivamente alla proposizione del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito ed è idonea al giudicato formale e sostanziale.
  • La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando, alla data di proposizione del ricorso, la procedura amministrativa era ancora oggetto di verifiche e non risultava definitivamente conclusa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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