Cassazione Civile, Ordinanza n. 20202/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce dalla fornitura di acqua potabile a un’utenza domestica di Gela nel periodo settembre 2006-gennaio 2010. L’utente aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto a non pagare il canone già in parte corrisposto, o comunque a ottenerne la riduzione del 50%, sostenendo che l’acqua erogata non fosse idonea agli usi alimentari, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in euro 500. In primo grado la domanda era stata dichiarata prescritta; in appello il rigetto era stato confermato, ma qualificando la domanda come azione di garanzia per vizi/mancanza di qualità soggetta ai termini dell’art. 1495 c.c. Il ricorso per cassazione censurava tale inquadramento, deducendo violazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 c.c. e sostenendo che la fornitura di acqua non potabile integrasse consegna di aliud pro alio, quindi ordinaria azione di inadempimento/risoluzione svincolata dai termini decadenziali e prescrizionali della garanzia per vizi; si lamentava anche che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la rilevanza di tale qualificazione e ritenuto tardiva la denuncia dei vizi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Gela in diversa composizione. Ha ritenuto che la fornitura di acqua non potabile, a fronte di un contratto avente a oggetto acqua potabile, non sia una semplice ipotesi di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di aliud pro alio, con conseguente esperibilità dell’ordinaria azione di inadempimento o risoluzione ex art. 1453 c.c. e applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non dei termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda applicando tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
richiamato dal giudice di merito per l’applicazione della disciplina della garanzia per vizi nella vendita, poi ritenuta non decisiva dalla Corte in presenza di aliud pro alio
art. 1495 c.c.
norma sui termini di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi; la Corte precisa che non si applica quando la cosa consegnata sia aliud pro alio
art. 1453 c.c.
base dell’ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale esperibile in caso di consegna di aliud pro alio
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sull’inadempimento contrattuale, in coerenza con la qualificazione della domanda come azione di inesatto adempimento
art. 2946 c.c.
individuata come prescrizione ordinaria decennale applicabile all’azione di inadempimento/risoluzione per aliud pro alio
art. 1570 c.c.
richiamato nel giudizio di merito come base del rinvio alla disciplina della vendita per il contratto di somministrazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte per distinguere i vizi relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato o a nullità processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per i limiti del sindacato sul vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
artt. 1490 e ss. c.c.
richiamati per la disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, ritenuta applicabile dal giudice di merito ma esclusa dalla Corte nel caso di aliud pro alio
Massime di principio
- Nella somministrazione di acqua potabile, la consegna di acqua non potabile non va automaticamente sussunta nella disciplina dei vizi della cosa venduta: se il bene consegnato è ontologicamente e funzionalmente diverso da quello pattuito, la fattispecie integra aliud pro alio.
- Quando ricorre aliud pro alio, l’avente diritto può proporre l’ordinaria azione di risoluzione o di inadempimento contrattuale, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, senza i termini di decadenza e prescrizione previsti per la garanzia per vizi.
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, ma in cassazione è censurabile come violazione di legge se l’erroneo inquadramento giuridico dei fatti allegati ha determinato l’applicazione del regime normativo sbagliato.
- Vizi redibitori e mancanza di qualità essenziali, da un lato, e aliud pro alio, dall’altro, si distinguono perché i primi attengono a difetti della cosa nell’ambito del medesimo genus, mentre il secondo ricorre quando la cosa consegnata appartiene a un genus diverso o è inidonea a soddisfare la funzione essenziale dedotta in contratto.
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