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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20202/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce dalla fornitura di acqua potabile a un’utenza domestica di Gela nel periodo settembre 2006-gennaio 2010. L’utente aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto a non pagare il canone già in parte corrisposto, o comunque a ottenerne la riduzione del 50%, sostenendo che l’acqua erogata non fosse idonea agli usi alimentari, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in euro 500. In primo grado la domanda era stata dichiarata prescritta; in appello il rigetto era stato confermato, ma qualificando la domanda come azione di garanzia per vizi/mancanza di qualità soggetta ai termini dell’art. 1495 c.c. Il ricorso per cassazione censurava tale inquadramento, deducendo violazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218 e 2946 c.c. e sostenendo che la fornitura di acqua non potabile integrasse consegna di aliud pro alio, quindi ordinaria azione di inadempimento/risoluzione svincolata dai termini decadenziali e prescrizionali della garanzia per vizi; si lamentava anche che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la rilevanza di tale qualificazione e ritenuto tardiva la denuncia dei vizi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Gela in diversa composizione. Ha ritenuto che la fornitura di acqua non potabile, a fronte di un contratto avente a oggetto acqua potabile, non sia una semplice ipotesi di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di aliud pro alio, con conseguente esperibilità dell’ordinaria azione di inadempimento o risoluzione ex art. 1453 c.c. e applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non dei termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda applicando tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per l’applicazione della disciplina della garanzia per vizi nella vendita, poi ritenuta non decisiva dalla Corte in presenza di aliud pro alio

  • art. 1495 c.c.

    norma sui termini di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi; la Corte precisa che non si applica quando la cosa consegnata sia aliud pro alio

  • art. 1453 c.c.

    base dell’ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale esperibile in caso di consegna di aliud pro alio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sull’inadempimento contrattuale, in coerenza con la qualificazione della domanda come azione di inesatto adempimento

  • art. 2946 c.c.

    individuata come prescrizione ordinaria decennale applicabile all’azione di inadempimento/risoluzione per aliud pro alio

  • art. 1570 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito come base del rinvio alla disciplina della vendita per il contratto di somministrazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere i vizi relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato o a nullità processuali

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per i limiti del sindacato sul vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • artt. 1490 e ss. c.c.

    richiamati per la disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, ritenuta applicabile dal giudice di merito ma esclusa dalla Corte nel caso di aliud pro alio

Massime di principio

  • Nella somministrazione di acqua potabile, la consegna di acqua non potabile non va automaticamente sussunta nella disciplina dei vizi della cosa venduta: se il bene consegnato è ontologicamente e funzionalmente diverso da quello pattuito, la fattispecie integra aliud pro alio.
  • Quando ricorre aliud pro alio, l’avente diritto può proporre l’ordinaria azione di risoluzione o di inadempimento contrattuale, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, senza i termini di decadenza e prescrizione previsti per la garanzia per vizi.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, ma in cassazione è censurabile come violazione di legge se l’erroneo inquadramento giuridico dei fatti allegati ha determinato l’applicazione del regime normativo sbagliato.
  • Vizi redibitori e mancanza di qualità essenziali, da un lato, e aliud pro alio, dall’altro, si distinguono perché i primi attengono a difetti della cosa nell’ambito del medesimo genus, mentre il secondo ricorre quando la cosa consegnata appartiene a un genus diverso o è inidonea a soddisfare la funzione essenziale dedotta in contratto.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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