Cassazione Civile, Ordinanza n. 19789/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della piena proprietà di una cantina condominiale. Gli attori sostenevano che la cantina fosse stata loro consegnata nel 1952 dalla società costruttrice, in sostituzione di altra cantina indicata come pertinenza dell'appartamento, e che da allora essi l'avessero posseduta in modo pacifico, esclusivo, continuo e indisturbato. La convenuta si costituiva resistendo, deducendo che la cantina costituiva pertinenza del proprio appartamento e che il bene era stato da lei e dalla madre utilizzato fino al 2009. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello confermava, ritenendo non provata la sussistenza del possesso utile ad usucapire. In cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 818, 1158 e 2729 c.c. e, con un secondo motivo, omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse mal valutato le prove testimoniali e documentali, attribuendo rilievo a testimonianze rese in altro processo e trascurando il senso complessivo delle deposizioni e il confronto tra planimetrie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili i due motivi e li ha dichiarati inammissibili, perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione impugnata, osservando che la corte d'appello aveva motivatamente valutato gli elementi istruttori, anche attribuendo valore di prova atipica alle testimonianze assunte in altri giudizi, e aveva concluso, con ragionamento logico e coerente, che non fosse stata raggiunta la prova del possesso esclusivo, pacifico e continuato richiesto per l'usucapione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 818 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di rapporti tra bene e pertinenza; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure di merito
art. 1158 c.c.
norma posta a fondamento della domanda di usucapione; il presupposto applicativo indicato implicitamente dalla Corte è il possesso esclusivo, pacifico e continuato per il tempo richiesto
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare la valutazione indiziaria delle prove; la Corte non entra nel merito della norma perché reputa le doglianze un riesame del fatto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di violazione di legge, ma le censure sono state reputate sostanzialmente volte a contestare l'accertamento di fatto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un vero omesso esame di fatto decisivo, ma mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie
art. 633 c.p.
richiamato solo per indicare il precedente penale nel quale erano state assunte alcune testimonianze valorizzate dalla corte d'appello; non incide sulla ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove spettano al giudice di merito.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, si chieda in realtà una diversa lettura complessiva delle deposizioni e dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
- Ai fini dell'usucapione, il possesso utile deve essere provato in modo pieno con riferimento ai caratteri di esclusività, pacificità e continuità; se il giudice di merito ritiene non raggiunta tale prova con motivazione logica e coerente, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
- Le testimonianze assunte in altri procedimenti possono essere valutate come prove atipiche, ma la relativa ponderazione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei rigorosi termini ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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