Cassazione Penale, Ordinanza n. 03117/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità, in quanto dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per reati in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale per le condotte di cessione di sostanze stupefacenti ascrittegli. La censura, per come ricostruita dalla Corte, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una rilettura dei fatti già apprezzati dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice richiamata per qualificare le condotte di cessione di sostanze stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità sino a consentire una rilettura del compendio probatorio; resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione del merito e la sostituzione della propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
È richiamata come intervento legislativo che ha inciso sull'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza però mutare la natura del controllo della Cassazione sui vizi motivazionali nei termini prospettati dal ricorrente.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
È richiamata per affermare che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
È richiamata per ribadire che, anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., rimane preclusa alla Cassazione la mera rilettura dei fatti e l'adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
È richiamata a sostegno del principio per cui in sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove; la Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio senza confrontarsi in modo specifico con l'iter argomentativo della sentenza impugnata.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non consente al giudice di legittimità di procedere a una nuova ricostruzione dei fatti o a parametri autonomi di valutazione del compendio istruttorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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