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Sentenza

Sentenza n. 1765/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio della decisione di accoglimento di un ricorso gerarchico e conseguente richiesta di restituzione di € 13.185,24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di contributo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, subentrata nel 2020 nella conduzione dell’azienda agricola del padre, aveva presentato domanda di cambio beneficiario e domande di pagamento nell’ambito del PSR Sicilia, Misura 11, Agricoltura biologica, ottenendo il pagamento parziale di € 13.185,24. A seguito dell’avvio di un procedimento di contestazione e recupero, aveva proposto ricorso gerarchico, accolto dall’Amministrazione nel febbraio 2024 con annullamento degli atti di recupero, sulla base della ricevibilità della domanda nel sistema SIAN, dell’affidamento ingenerato e della mancata archiviazione formale della domanda originaria. Nel febbraio 2026 l’Amministrazione aveva annullato d’ufficio tale decisione ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che la domanda originaria era irricevibile perché presentata telematicamente senza il prescritto formato cartaceo e che l’indicazione della ricevibilità nel portale SIAN era frutto di errore. Con successiva nota era stata richiesta la restituzione delle somme. La ricorrente ha dedotto: a) violazione dell’art. 5 d.P.R. 1199/1971, per consumazione del potere decisorio esercitato in sede di ricorso gerarchico; b) violazione degli artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; c) violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e sulla comparazione con l’affidamento maturato; d) violazione dell’art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990, eccesso di potere e travisamento, per esercizio dell’autotutela oltre il termine di dodici mesi in assenza di false dichiarazioni o false rappresentazioni imputabili alla ricorrente; e) illegittimità derivata della richiesta di restituzione. L’Amministrazione ha eccepito tardività, carenza di interesse e mancata evocazione in giudizio di AGEA, sostenendo inoltre la mala fede della beneficiaria.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il ricorso era tempestivo perché diretto contro l’autonomo provvedimento di annullamento d’ufficio del 2026, nuovo atto lesivo rispetto alla precedente decisione favorevole del 2024. Sussisteva inoltre un interesse concreto e attuale, mentre non era necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di AGEA, poiché la controversia riguardava l’esercizio dell’autotutela da parte della Regione. Nel merito, il Collegio ha accolto il quarto motivo, ritenuto assorbente. La decisione di accoglimento del ricorso gerarchico costituiva un atto attributivo di vantaggi economici, poiché aveva eliminato gli atti di recupero delle somme erogate. Pertanto, l’annullamento d’ufficio poteva essere adottato entro dodici mesi dalla sua adozione, cioè entro il 13 marzo 2025, mentre era stato disposto soltanto l’11 febbraio 2026. Non ricorrevano le condizioni derogatorie relative a dichiarazioni false o false rappresentazioni dei fatti: la mancata presentazione della domanda cartacea non era imputabile alla ricorrente e l’erronea indicazione della ricevibilità sul portale SIAN era riconducibile all’Amministrazione. L’indicazione della pratica come ricevibile, il pagamento parziale del contributo e il successivo accoglimento del ricorso gerarchico avevano inoltre consolidato l’affidamento della beneficiaria ed escluso mala fede o colpa grave. L’Amministrazione non poteva trasferire sul privato incolpevole le conseguenze dei propri errori informatici o automatismi amministrativi. Per effetto dell’illegittimità dell’annullamento d’ufficio è stata annullata, per illegittimità derivata, anche la successiva richiesta di restituzione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in € 1.500, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 5 d.P.R. 1199/1971

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo la consumazione del potere decisorio sull’esito del ricorso gerarchico; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ha contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e sulla comparazione con l’affidamento; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo [...], può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

    L’annullamento d’ufficio di un atto attributivo di vantaggi economici adottato oltre il termine massimo di dodici mesi è illegittimo, salvo le ipotesi derogatorie previste dalla legge relative a dichiarazioni false o false rappresentazioni dei fatti, nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La deroga al limite temporale dell’autotutela presuppone una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni false imputabili al destinatario e causalmente determinanti; non è sufficiente una condotta ritenuta genericamente non diligente o una mera conoscenza dell’irregolarità.

Massime di principio

  • La decisione amministrativa che accoglie un ricorso gerarchico e rimuove gli atti di recupero di somme già erogate costituisce un provvedimento attributivo di un vantaggio economico; il suo annullamento d’ufficio è quindi soggetto al termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990.
  • L’annullamento d’ufficio di un provvedimento attributivo di vantaggi economici adottato oltre dodici mesi è illegittimo, salvo che l’Amministrazione dimostri una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni false imputabili al destinatario e causalmente determinanti per l’adozione dell’atto originario.
  • La mera consapevolezza del privato circa l’assenza dai provvisori o definitivi elenchi degli aventi diritto, ovvero la prosecuzione della presentazione di domande di pagamento, non equivale a falsa rappresentazione dei fatti quando l’errore sulla ricevibilità della domanda sia imputabile esclusivamente all’Amministrazione.
  • Gli errori informatici, gli automatismi dei sistemi amministrativi e l’erronea indicazione della ricevibilità di una domanda, se non imputabili al privato, non possono essere posti a suo carico per eludere i limiti temporali dell’autotutela; tali circostanze possono inoltre fondare un affidamento qualificato sulla regolarità della posizione.
  • L’annullamento d’ufficio adottato oltre il termine legale rende illegittimi, per illegittimità derivata, gli atti successivi con cui l’Amministrazione richiede la restituzione delle somme sulla base dell’atto di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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