Sentenza n. 2664/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto dell’istanza del 6 febbraio 2026 per il rilascio di un permesso di ricerca di risorse geotermiche per l’area denominata “Campo Geotermico Eoliano”, estesa 101,4 kmq e comprendente le isole di Salina, Lipari, Vulcano, Panarea e Stroboli
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente un permesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, che aveva presentato l’istanza insieme a Schlumberger Italiana S.p.A., ha impugnato il rigetto del 7 maggio 2026. L’Amministrazione aveva ritenuto che la ricorrente non disponesse di capacità tecnico-economiche adeguate al programma dei lavori, che l’altra società, pur in possesso dei requisiti, non avesse sottoscritto l’istanza e che non fossero indicate le quote di conferimento del titolo minerario né nominato un rappresentante unico. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dei principi della stessa legge, per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Con il secondo motivo ha contestato nel merito le ragioni del diniego, denunciando eccesso di potere nelle figure del difetto di istruttoria, perplessità, carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, oltre alla falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l.r. 14/2000. L’Amministrazione si è costituita e ha depositato un rapporto informativo, non espressamente richiamato dalla difesa erariale nei propri scritti.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il rigetto. Ha ritenuto che le ragioni ostative indicate dall’Amministrazione fossero astrattamente superabili mediante integrazione documentale e che la ricorrente avrebbe potuto fornire chiarimenti o documenti se avesse ricevuto il preavviso di diniego e potuto partecipare alla fase predecisoria. Perciò non ricorreva l’evidenza che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, necessaria per escluderne l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il secondo motivo è rimasto assorbito, senza una decisione sulla spettanza del permesso. Il TAR ha precisato che il rapporto informativo depositato dall’Amministrazione non poteva essere esaminato, non essendo stato richiamato negli scritti difensivi e non potendo quindi valere come motivazione per relationem. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza dopo aver svolto il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis e valutato l’eventuale documentazione prodotta dall’istante. Spese compensate, con obbligo dell’Amministrazione di rimborsare il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione del preavviso di diniego prescritto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
Il preavviso di diniego è necessario quando le ragioni ostative possono essere superate attraverso chiarimenti o integrazioni documentali, così da consentire all’interessato di partecipare alla fase predecisoria.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Tale disposizione esclude l’annullabilità del provvedimento vincolato adottato in violazione di norme sul procedimento solo qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La regola di non annullabilità per vizi procedimentali non opera se la partecipazione avrebbe potuto consentire all’interessato di dimostrare, anche con nuova documentazione, la sussistenza dei requisiti e quindi influire sull’esito.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto deve essere comunicato quando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza siano suscettibili di essere superati mediante integrazioni documentali o chiarimenti, consentendo all’interessato di partecipare alla fase predecisoria.
- L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non sana l’omissione del preavviso di rigetto quando i presupposti del diniego non siano incontrovertibili e l’apporto partecipativo o documentale dell’interessato avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.
- Il mero deposito di una relazione dell’Amministrazione, non accompagnato da un espresso richiamo negli scritti difensivi, non ne trasfonde il contenuto nel thema decidendum e non sostituisce l’esplicitazione delle ragioni difensive.
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