Ordinanza n. 59/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di sospensione dei lavori prot. n. 0137405/26 del 3.4.2026 del Servizio Genio Civile di Chieti avente ad oggetto “Intervento di variante all'autorizzazione sismica n. 1383/2022-MUD prot. n. 429044 del 18/10/2022 - Lavori di adeguamento del Polo Scola-stico di Via Cappuccini - Delocalizzazione dei Corpi di Fabbrica 1 e 4 in Via Anello. - Variante in riduzione volumetrica e spostamento corpo scala di emergenza (rif. Istanza sismi-ca ID 10/2026- MUDVAR Prot. n. 103623 del 13/03/2026). DECRETO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 97 CO. 1 DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II.”; - del provvedimento di revoca prot. n. 0157935/26 del 20.4.2026 del Servizio Genio Civile di Chieti avente ad oggetto “Lavori di adeguamento del Polo Scolastico di Via Cappuccini - Delocalizzazione dei Corpi di Fabbrica 1 e 4 in Via Anello (rif. autorizzazione sismica prot. n. 0281778/23 del 29/06/2023 giusta istanza ID 1383/2022-MUD prot. n. 429044 del 18/10/2022; autorizzazione simica prima “variante sostanziale” prot. n. 0283879/24 del 09/07/2024 giusta istanza ID 29/2024-MUDVAR prot. n. 128801/24 del 26/03/2024; istanza sismica seconda “variante sostanziale” ID 10/2026-MUDVAR prot. n. 103623 del 13/03/2026). REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL’ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.; PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 97 CO. 1 DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II..”; - della nota di precisazioni prot. n. 0174961/26 del 29.4.2026 del Servizio Genio Civile di Chieti avente ad oggetto “Lavori di adeguamento del Polo Scolastico di Via Cappuccini - Delocalizzazione dei Corpi di Fabbrica 1 e 4 in Via Anello. Precisazioni relative all’ordine di sospensione dei lavori”; - nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dal ricorrente, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di sospensione dei lavori, provvedimento di revoca dell'autorizzazione sismica e nota di precisazioni relativi ai lavori di adeguamento e delocalizzazione di corpi di fabbrica del polo scolastico, finanziati nell'ambito del PNRR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Servizio Genio Civile di Chieti aveva sospeso i lavori ai sensi dell'art. 97, comma 1, d.P.R. 380/2001, il successivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 e la nota di precisazioni sull'ordine di sospensione, oltre agli atti connessi. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di ricorso dedotti dal Comune. La questione cautelare si è concentrata sulla possibilità di applicare la deroga prevista dall'art. 5, comma 2-ter, d.l. 136/2004 alle disposizioni sulle costruzioni in zone sismiche, in relazione a un'opera finanziata dal PNRR per oltre la metà del relativo importo. Il Tribunale ha ritenuto che tale deroga presupponga il preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria. Poiché i lavori in variante, comportanti una conformazione strutturale e un comportamento statico e sismico diversi da quelli autorizzati, erano stati in parte realizzati il 21 luglio 2025, mentre il deposito AINOP era avvenuto soltanto il 17 ottobre 2025, è stata ravvisata, in sede sommaria, l'assenza del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, ritenendo subordinata al preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria l'operatività della deroga alle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche prevista dall'art. 5, comma 2-ter, d.l. 136/2004. La deroga non poteva quindi sostenere, allo stato degli atti, la legittimità dei lavori eseguiti prima del deposito AINOP, posto che la variante aveva determinato un edificio con conformazione strutturale e comportamento statico e sismico diversi da quelli oggetto dell'autorizzazione originaria. Quanto al periculum e alla ponderazione degli interessi, il Collegio ha riconosciuto la rilevanza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera strategica e al conseguimento degli obiettivi e delle scadenze del PNRR. Tuttavia, richiamando l'art. 48, comma 4, d.l. 77/2021 e l'art. 125 c.p.a., ha escluso che il rischio di perdita dei finanziamenti e l'interesse alla celere esecuzione possano prevalere automaticamente sull'interesse pubblico, parimenti rilevante, alla sicurezza strutturale dell'edificio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 97, comma 1, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa richiamata per il decreto di sospensione dei lavori oggetto di impugnazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento amministrativo per la revoca dell'autorizzazione sismica; l'ordinanza non esamina nel merito i presupposti della revoca.
art. 5, comma 2-ter, d.l. 136/2004
La deroga alle disposizioni sulle costruzioni in zone sismiche per opere finanziate dal PNRR in misura superiore alla metà dell'importo è subordinata al preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria.
art. 93 d.P.R. 380/2001
È richiamato tra le disposizioni in materia sismica derogabili, secondo la disciplina esaminata, per le opere PNRR al ricorrere dei relativi presupposti.
art. 94 d.P.R. 380/2001
È richiamato tra le disposizioni concernenti l'autorizzazione sismica preventiva, derogabili solo alle condizioni previste dall'art. 5, comma 2-ter, d.l. 136/2004.
art. 48, comma 4, d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021
In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.
Impone di applicare l'art. 125 c.p.a. nelle controversie relative a interventi PNRR e di considerare, nella cautelare, la coerenza della misura con obiettivi e tempi del PNRR.
art. 125 c.p.a.
Richiede di valutare le probabili conseguenze del provvedimento cautelare su tutti gli interessi coinvolti; nel caso concreto ciò impedisce di considerare automaticamente prevalenti gli interessi alla conservazione del finanziamento e alla celerità dell'opera rispetto alla sicurezza strutturale.
art. 55 c.p.a.
È la disciplina processuale richiamata per la domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- La deroga alle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche prevista per le opere finanziate dal PNRR in misura superiore alla metà dell'importo opera soltanto se la variante in sanatoria è stata previamente depositata in AINOP; non può quindi legittimare, allo stato, lavori in variante già eseguiti prima di tale deposito.
- Quando una variante determina una conformazione strutturale e un comportamento statico e sismico diversi da quelli oggetto dell'autorizzazione originaria, la sua esecuzione anticipata rispetto al deposito AINOP della variante in sanatoria esclude, in sede cautelare, il necessario fumus boni iuris per impugnare i provvedimenti adottati a tutela della disciplina sismica.
- Nelle controversie riguardanti opere finanziate dal PNRR, la valutazione cautelare deve considerare anche la coerenza della misura con gli obiettivi e i tempi di attuazione del Piano, ma tale interesse non è automaticamente prevalente rispetto ad altri interessi pubblici qualificati.
- Il rischio di perdita dei finanziamenti PNRR e l'interesse alla celere realizzazione dell'opera devono essere bilanciati con l'interesse pubblico alla sicurezza strutturale dell'edificio, secondo una valutazione complessiva delle probabili conseguenze della misura cautelare prevista dall'art. 125 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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