Cassazione Civile, Ordinanza n. 08779/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento e da atti di irrogazione di sanzioni con cui l'Ufficio doganale ha recuperato, per l'anno d'imposta 2013, l'imposta sul consumo di energia elettrica ritenendo non spettante l'esenzione prevista per le imprese di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quando l'energia sia ceduta ai consorziati e non consumata in proprio. La società contribuente aveva già subito, per annualità precedenti, contestazioni analoghe e sosteneva di avere fatto affidamento su un diverso orientamento amministrativo e sugli esiti di interlocuzioni pregresse con l'Amministrazione, deducendo la violazione dell'art. 11 L. 212/2000 e del principio di legittimo affidamento. Nel giudizio di merito la CTR ha ritenuto legittimi sia il recupero del tributo sia le sanzioni, escludendo che nel 2013 vi fosse un affidamento tutelabile, perché la società era già a conoscenza dell'orientamento della Corte di cassazione e del recepimento da parte dell'Ufficio. In Cassazione la società ha rinunciato a quasi tutti i motivi e ha mantenuto solo il quarto, con cui denunciava violazione/falsa applicazione dell'art. 11 L. 212/2000, sostenendo che la circolare di prassi dell'Agenzia non era stata pubblicata tempestivamente e che, comunque, il mutamento interpretativo non poteva produrre effetti retroattivi tali da consentire l'applicazione delle sanzioni per il 2013.
La decisione
La Corte dichiara cessata la materia del contendere sui motivi primo, secondo, terzo e quinto per rinuncia della ricorrente; rigetta il quarto motivo perché inammissibile. Secondo la Corte, la doglianza non denuncia un errore di diritto sull'interpretazione dell'art. 11 L. 212/2000, ma mira a ottenere una nuova valutazione del fatto, cioè della conoscenza, da parte della contribuente, dell'orientamento giurisprudenziale e del recepimento amministrativo già prima della dichiarazione per il 2013. Tale rivalutazione del compendio istruttorio è preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la motivazione della CTR aveva autonomamente escluso la violazione dell'art. 11 L. 212/2000, osservando che le pregresse interlocuzioni non integravano un interpello valido sul punto dell'autoproduzione e che l'unico interpello formalizzato era stato dichiarato inammissibile; tali affermazioni non sono state specificamente censurate. Spese integralmente compensate e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995
L'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica riguarda solo l'energia autoprodotta e consumata in proprio; non si estende all'energia prodotta da una società consortile e ceduta ai consorziati, che sono soggetti giuridicamente distinti dal produttore.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999
Richiamato nel merito come definizione di autoproduttore, ma la Corte ribadisce che ciò non consente di estendere l'esenzione ai consorziati diversi dal produttore.
art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212
La tutela dell'affidamento e le regole sull'interpello non sono state ritenute violate; nel caso concreto mancava un interpello valido sul tema decisivo e la questione dell'affidamento era stata esclusa in fatto dalla CTR.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
La parte ricorrente lo invoca per il legittimo affidamento; la decisione non ne amplia la portata in senso da escludere il tributo, richiamando il perimetro della tutela come non idoneo a sovvertire l'obbligazione tributaria.
art. 5, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria
Invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di pubblicazione tempestiva della prassi; la Corte non accoglie la censura perché essa postula un nuovo accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione/falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o l'errata sussunzione; non consente di rimettere in discussione l'accertamento della fattispecie concreta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per la memoria illustrativa.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia ai motivi comporta, per quelli rinunciati, la cessazione della materia del contendere.
art. 267 TFUE
Richiamato dalla CTR sul rinvio pregiudiziale; la Corte di cassazione non ritiene decisiva la questione ai fini del motivo esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo formalmente rubricato come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del compendio istruttorio.
- La tutela del legittimo affidamento e la disciplina dell'interpello non possono essere invocate in astratto: occorre che il contribuente alleghi e dimostri un affidamento giuridicamente rilevante e, soprattutto, che la censura investa specificamente la motivazione di merito che lo abbia escluso.
- L'esenzione dall'accisa per l'energia autoprodotta da fonti rinnovabili opera in favore del soggetto produttore per l'energia consumata in proprio e non si estende automaticamente all'energia ceduta a soggetti consorziati distinti dal produttore.
- L'eventuale difetto di pubblicazione tempestiva di una prassi amministrativa non basta, da solo, a configurare la violazione dell'art. 11 dello Statuto del contribuente se la questione si risolve in una contestazione del fatto e della conoscenza concreta dell'indirizzo amministrativo da parte del contribuente.
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai motivi rinunciati.
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