Cassazione Penale, Sentenza n. 6812/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva ritenuto Corsano colpevole, in concorso con Simeone Andrea, del reato di cui agli articoli citati (lesioni personali gravi in incidente stradale). I motivi di impugnazione erano: 1) nullità dei rilievi, delle fotografie e della planimetria eseguiti dai Carabinieri per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore (contestazione di violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. e richiamo all'art. 354 c.p.p.); 2) utilizzazione di dichiarazioni indirette (art. 195 c.p.p.) in relazione alla deposizione del Brigadiere Ungaro sui rilievi eseguiti da altri operanti non escussi; 3) vizio di motivazione e erroneo calcolo della velocità, con riferimento alle pessime condizioni del manto stradale e alla tempistica dei sopralluoghi; 4) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (concorso di persone nel reato/attenuante) ritenuta poco rilevante dalla difesa; 5) errore materiale nel dispositivo di appello che condanna alle spese una parte civile in realtà non costituitasi. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitato alla condanna alle spese sostenute dalla parte civile e il rigetto per il resto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte, ritenendo infondati i primi quattro motivi. In particolare: i rilievi, le fotografie e la planimetria sono qualificati come atti di polizia giudiziaria (rilievi) non soggetti all'obbligo di preventiva notifica della facoltà di farsi assistere, e l'eccezione di nullità è stata considerata tardiva (art. 182 c.p.p.); la deposizione del Brigadiere Ungaro era ammissibile in quanto informativa di reato che ricomprende l'attività dell'ufficio di PG e non integra testimonianza di relato; il calcolo della velocità è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base delle tracce, dei danni, delle deformazioni e delle condizioni della strada, nonché dei rilievi del CT del PM; la richiesta di attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. è stata considerata generica e priva di specifica indicazione del contributo causale del Corsano rispetto al cooperante. È stata però accolta la censura riguardante l'errore materiale nel dispositivo dell'appello: nelle sentenze di merito non risultava alcuna costituzione di parte civile e la menzione della condanna alle spese a carico dell'imputato è stata qualificata come refuso materiale da correggere. Pertanto la Cassazione ha annullato il disposto limitatamente a quella annotazione materiale e ha rigettato il ricorso per il resto, confermando la condanna sostanziale.
Norme richiamate
art. 113 c.p. e art. 590-bis c.p.
"art. 113,590 bis comma 1 e 7 cod.pen."
Articoli invocati per la contestazione del reato: concorso di persone (art. 113) e lesioni personali stradali aggravate (590-bis), ritenendo che Corsano e il cooperante abbiano concorso nella causazione di lesioni personali gravi.
art. 354 c.p.p.
Norma sull'accertamento tecnico: richiamata dalla difesa per sostenere che i rilievi fossero accertamenti tecnici soggetti a particolari garanzie; la Corte ha distinto i "rilievi" (attività di PG) dagli "accertamenti tecnici" (attività tecnico-scientifica).
art. 356 c.p.p.
Norma che disciplina l'attività di polizia giudiziaria e i rilievi; usata dalla Corte per qualificare le operazioni dei Carabinieri come rilievi ricognitivi non soggetti a preventiva notifica di facoltà di difesa.
art. 114 disp. att. c.p.p.
menzionato nel ricorso come norma violata
Norma richiamata dalla difesa come presunta base dell'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché, al momento dei rilievi, non era ancora emerso il sospetto di reità e quindi non vi era persona sottoposta alle indagini.
art. 182 comma 2 c.p.p.
"art. 182 comma 2 cod. proc. pen."
Norma sulle nullità a regime intermedio e sui termini per eccepirle: la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità dei rilievi sollevata per la prima volta in udienza nel 2021, poiché l'onere di dedurre la nullità grava sul difensore e va esercitato tempestivamente.
art. 195 comma 3 c.p.p.
Norma che disciplina la testimonianza di fatto appreso da altri (testimonianza di relato); la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo che l'informativa di reato sia atto impersonalmente riferibile all'ufficio di PG e che il sottoscrittore possa deporre sull'attività complessiva senza configurare relato.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
"art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."
Criterio di cassazione per travisamento della prova in presenza di motivazione conforme: la Corte ricorda che il travisamento può essere dedotto in cassazione solo con specifica ed adeguata allegazione punto per punto del dato probatorio asseritamente travisato.
art. 114 c.p.
menzionato come attenuante richiesta
Norma richiamata dalla difesa come attenuante in tema di concorso di persone; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e priva di elementi concreti per giustificare l'applicazione dell'attenuante.
Massime di principio
- Distinzione tra "rilievi" e "accertamenti tecnici": i rilievi svolti dalla polizia giudiziaria sono atti ricognitivi e non richiedono la preventiva notifica della facoltà di farsi assistere dal difensore, salvo che risultino già persone formalmente sottoposte a indagine.
- Nullità degli atti di PG: le nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente dal difensore secondo i termini dell'art. 182 c.p.p.; eccezioni sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
- Informativa di reato e deposizione: l'ufficiale che redige e sottoscrive l'informativa può essere escusso circa il contenuto e l'attività dell'ufficio di PG; ciò non configura automaticamente testimonianza di relato su atti compiuti da altri colleghi.
- Valutazione tecnica della velocità: i calcoli possono fondarsi sulle tracce, sui danni, sul moto post-urto e sulle condizioni della strada raccolte nei rilievi e negli accertamenti del CT; l'eventuale cambiamento del manto stradale richiede specifiche e concrete allegazioni per dimostrare l'errore.
- Richiesta di attenuanti in concorso di persone: l'istanza deve contenere elementi fattuali specifici sul contributo causale dell'imputato rispetto agli altri concorrenti; affermazioni generiche rischiano di essere respinte.
- Errori materiali nel dispositivo: vizi meramente formali o refusi nel dispositivo possono essere corretti in sede di Cassazione senza incidere sulla decisione di merito sostanziale.
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