Cassazione Penale, Sentenza n. 7548/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/11/2019 che aveva confermato la responsabilità penale di Palmieri per bancarotta fraudolenta distrattiva (art. 216, comma 1, n.1 L. fall. e art. 223, comma 1) e per bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 L. fall.). Le censure dedotte: 1) violazione delle norme processuali ed evidenti vizi di motivazione per avere la Corte d'appello valutato documenti con firme contestate senza rinnovare l'istruttoria e senza accertare l'autenticità; 2) errore nel ritenere il dolo nonostante il ruolo formale dell'imputato (presunto prestanome); 3) carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena oltre il minimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproducevano questioni di merito e non hanno dimostrato vizi di legittimità: la motivazione di appello si è saldata con quella di primo grado, le firme non sono state mai disconosciute né denunciate come false dall'imputato, la condotta di distrazione/occultamento è desumibile dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni, la sottrazione dei libri ha effettivamente reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio (bancarotta documentale) e la discrezionalità nella dosimetria della pena è stata adeguatamente motivata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; applicata per valutare la rilevanza delle censure presentate (la Corte ha ritenuto che fossero ricadute nel merito e non idonee a fondare cassazione).
artt. 192-603 cod. proc. pen.
richiamati dalla difesa in relazione a presunte violazioni del procedimento probatorio
Richiamo alle regole probatorie: la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di rinnovare l'istruttoria o di assumere testimonianze aggiuntive, perché le contestazioni difensive non alteravano la valutazione complessiva delle prove.
art. 216, comma 1, n. 1 L. fall.
bancarotta fraudolenta distrattiva
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la distrazione o occultamento dei beni può essere desunta dalla mancata dimostrazione della reale destinazione dei beni e dalla documentazione che non chiarisce il loro utilizzo.
art. 216, comma 1, n. 2 L. fall.
La norma si applica quando la mancata produzione o la sottrazione di scritture rende seriamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti societari; non è richiesta un'impossibilità assoluta ma una ostacolo ricostruttivo serio.
art. 223, comma 1 L. fall.
richiamato quale parte integrante dell'imputazione
Norma richiamata nell'ambito della fattispecie punitiva della bancarotta; la Corte l'ha usata per confermare l'imputazione penale complessiva a carico dell'amministratore.
artt. 132 e 133 cod. pen.
principi per la determinazione della pena
Richiamati per sottolineare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione logica e non arbitraria.
Massime di principio
- Se le sentenze di primo e secondo grado condividono analisi e motivazioni, la motivazione d'appello si integra con quella di primo grado e difficilmente la Cassazione annulla per motivazione insufficiente salvo vizi formali netti.
- L'amministratore "di diritto" può essere ritenuto responsabile per bancarotta fraudolenta se aveva una consapevolezza generica dell'attività distrattiva o occultativa dell'amministratore di fatto; non è necessario che conoscesse ogni singolo atto distrattivo.
- La mancata contestazione per tempo dell'autenticità di firme o l'assenza di denuncia di falsità indeboliscono la difesa basata sulla falsità documentale; il giudice può considerare rilevante l'inerzia dell'imputato.
- La bancarotta documentale sussiste quando la mancata produzione o la sottrazione di libri e scritture rende seriamente difficoltosa la ricostruzione contabile: non serve che la ricostruzione sia assolutamente impossibile.
- Per affermare la distrazione/occultamento di beni è sufficiente che non sia dimostrata la reale destinazione dei beni sottratti; l'onere probatorio di spiegare la destinazione ricade in parte su chi sostiene la legittimità degli atti.
- La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena (valutazione delle attenuanti/agggravanti e della misura) è sindacabile in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione o arbitrarietà; critiche meramente alternative alla valutazione probatoria non sono suffi cienti.
- Quando si contesta l'autenticità di documenti o firme, è importante chiedere tempestivamente gli accertamenti necessari (denuncia, perizia grafologica, assunzione testimoniale) e motivare perché tali mezzi sarebbero decisivi, altrimenti il giudice può ritenere superfluo il loro esame.
- Chi afferma un furto o un'appropriazione di documenti deve dimostrare di aver denunciato il fatto o fornire elementi che giustifichino l'assenza di denuncia; l'assenza di denuncia può indebolire la tesi difensiva.
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