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Ordinanza

Ordinanza n. 586/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia prot. n.-OMISSIS- emesso in data-OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, quale atto di secondo grado rispetto a precedenti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 187, comma 8, del Codice della strada

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un provvedimento della Prefettura di Brescia. All’esito della discussione orale, il TAR ha rilevato d’ufficio due questioni preliminari potenzialmente ostative alla decisione nel merito. In primo luogo, ha dubitato della giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’atto impugnato costituisce un provvedimento di secondo grado rispetto a due precedenti provvedimenti della medesima Autorità, adottati in esecuzione di disposizioni vincolanti dell’art. 187, comma 8, del Codice della strada; tali provvedimenti sembrerebbero rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, cui potrebbe spettare anche la cognizione dell’atto successivo. In subordine, il TAR ha dubitato della sussistenza di un interesse a ricorrere attuale e concreto, considerando che la parte impugnata del provvedimento non imporrebbe immediatamente al ricorrente di sottoporsi a visita medica, ma rimetterebbe agli organi competenti ogni eventuale determinazione futura al riguardo.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha assunto una decisione sulla giurisdizione, sull’interesse a ricorrere o sul merito. Rilevata d’ufficio, anche ai sensi dell’art. 73, ultimo comma, c.p.a., l’esigenza di sottoporre alle parti i possibili profili di inammissibilità, ha assegnato a entrambe un termine perentorio fino al 25 maggio 2026 per depositare brevi scritti difensivi sulle questioni preliminari. L’ulteriore trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 giugno 2026, con espressa riserva di ogni valutazione in rito e nel merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, Codice della strada

    I precedenti provvedimenti prefettizi risultano adottati in ossequio a disposizioni vincolanti della norma; tale circostanza è posta dal TAR a fondamento del dubbio sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 73, ultimo comma, c.p.a.

    Consente al giudice di assegnare alle parti un termine per presentare memorie sugli elementi rilevati d’ufficio che potrebbero condurre a una pronuncia sfavorevole, assicurando il contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, in relazione alla protezione di dati particolari.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio questioni preliminari potenzialmente conducenti all’inammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine a difesa ai sensi dell’art. 73, ultimo comma, c.p.a., prima di definire il giudizio.
  • La giurisdizione sull’impugnazione di un provvedimento amministrativo di secondo grado può dipendere dalla giurisdizione spettante sulle determinazioni presupposte e vincolanti; quando queste ultime rientrano potenzialmente nella giurisdizione ordinaria, occorre verificare se la cognizione dell’atto successivo spetti anch’essa al giudice ordinario.
  • Manca un interesse a ricorrere attuale e concreto quando l’atto impugnato non produce immediatamente una lesione, ma si limita a rimettere a organi competenti eventuali determinazioni future, non ancora adottate e meramente ipotetiche.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrerePatenti e abilitazioni alla guida
RamiProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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