Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1769/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e all'inadeguatezza degli arresti domiciliari. Sostiene che sia intercorsa una pausa di due anni e mezzo dall'ultima condotta contestata (gennaio 2022) con comportamento processuale e intramurario corretto, che la detenzione ha avuto effetto deterrente e che non sono state indicate concrete occasioni prossime di ricaduta, posto che gli interlocutori abituali risultano detenuti; inoltre il fatto del 5/2/2023 non proverebbe il rischio di recidiva o comunque sarebbe neutralizzabile con gli arresti domiciliari.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui, trattandosi di reati collegati al narcotraffico ricompresi nell'art. 275 comma 3 c.p.p., opera una presunzione temperata di adeguatezza della custodia in carcere che il ricorrente non ha vinto con elementi sopravvenuti. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale: numerosi episodi di trasporto di ingenti quantitativi di cocaina, la personalità spregiudicata e l'intento di profitto, nonché il fatto del 5/2/2023 e la sentenza del 6/2/2023 dimostrano il persistente inserimento in ambienti criminali. Il decorso del tempo e la detenzione precedente non sono stati ritenuti sufficienti a ridurre il rischio di reiterazione. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; inoltre ha disposto le comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme procedurali.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Stabilisce una presunzione temperata di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni reati, applicabile anche nella fase di valutazione per la sostituzione della misura; occorrono elementi nuovi e significativi per superare tale presunzione.

  • art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)

    Indica i criteri per valutare la pericolosità sociale, desumibile dalla modalità del fatto e dalla personalità dell'agente; la Corte richiama questo parametro nella prognosi del rischio di reiterazione.

  • art. 299 cod. proc. pen. (comma 2)

    Prevede la sostituzione della misura quando le esigenze cautelari risultino attenuate, ma fa salvo quanto previsto dall'art. 275 comma 3, perciò la sostituzione richiede la neutralizzazione della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per l'impugnazione in sede di tribunale dell'ordinanza del GIP; disciplina l'appello avverso le misure cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile.

  • disposizioni sull'istituto della Cassa delle ammende

    Consente la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa per le ammende in caso di responsabilità nell'atto processuale, qui applicata per 3.000 euro.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Impone la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario quando il provvedimento non determina la rimessione in libertà, per adempiere ad obblighi successivi connessi alla custodia.

  • art. 73, 74 e 81 d.P.R. 309/90 (normativa stupefacenti)

    Norme sostanziali e di sistema del testo unico sugli stupefacenti cui si riferiscono le imputazioni; la loro applicazione rientra nell'ambito dei reati per i quali è richiamata la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.

Massime di principio

  • Per reati di narcotraffico rientranti nell'ambito dell'art. 275 comma 3 c.p.p. opera una presunzione procedurale di adeguatezza della custodia in carcere che il difensore deve espressamente e concretamente confutare con elementi nuovi e specifici per ottenere la sostituzione con misure meno afflittive.
  • Il semplice decorso del tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo fatto (cosiddetto "tempo silente") non è di per sé sufficiente a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'emersione di fatti sopravvenuti che ne mutino la valutazione.
  • La condotta intramuraria corretta o un periodo di detenzione già scontato possono concorrere alla valutazione, ma non hanno valore dirimente se non accompagnati da riscontri concreti che dimostrino la perdita di legami con l'ambiente criminale o un effettivo mutamento della personalità e dei comportamenti.
  • La commissione di fatti nuovi o la loro contestazione successiva (anche se posteriore alla data di una presunta interruzione dei rapporti criminali) rafforza la prognosi negativa sulla pericolosità e legittima il mantenimento della custodia in carcere.
  • Nella difesa cautelare è necessario produrre elementi fattuali e documentali nuovi e rilevanti (es. interruzione verificabile dei contatti criminali, garanzie concrete di controllo, mutamenti personali con riscontri oggettivi) per scalfire la presunzione di cui all'art. 275 comma 3.
  • Proporre ricorsi che non pongono nuovi elementi fattuali significativi espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a condanne per spese e, se rilevante, ad oneri verso la Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.