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Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto (codice pratica n.P-AN/L/Q/2023/100317) emesso dalla Prefettura - UTG di Ancona (Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona) in data 14 agosto 2025 con cui si dichiara “ la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro per decorrenza del termine di validità di cui all'art.31 co.4 D.P.R. 394/1999” nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso al provvedimento direttamente impugnato.

Giustizia amministrativa202500763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza del termine semestrale di validità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Ancona ha dichiarato la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino bangladese, ritenendo decorso il termine di sei mesi senza ingresso del lavoratore o richiesta di conversione. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento alla società datrice di lavoro. Ha inoltre dedotto violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999 e all'art. 2, comma 4, l. 241/1990, sostenendo che il lavoratore aveva presentato tempestivamente la domanda di visto, ma il visto non era stato rilasciato dall'Ambasciata italiana a Dhaka per ragioni non imputabili né al lavoratore né al datore di lavoro. È stato invocato anche l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui consente di considerare le cause di forza maggiore. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito chiarimenti sull'applicazione del d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, che aveva sospeso l'efficacia dei nulla osta relativi a lavoratori provenienti da Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh, non ancora muniti di visto alla data dell'11 ottobre 2024.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il secondo motivo, sotto i profili dell'eccesso di potere e del difetto di motivazione. Dalla documentazione risultava che la richiesta di visto era stata presentata il 29 agosto 2023, quindi entro il termine semestrale decorrente dal rilascio del nulla osta, datato 1 maggio 2023. Il mancato rilascio del visto non poteva essere automaticamente imputato al lavoratore, poiché la pratica era rimasta pendente presso la rappresentanza consolare e, nelle more, il nulla osta sembrava essere stato sottoposto alla sospensione prevista dall'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024. La Prefettura avrebbe dovuto valutare la tempestività della richiesta, lo stato della pratica, l'eventuale forza maggiore ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 e la persistente attualità dell'interesse del datore di lavoro, anche alla luce delle comunicazioni ricevute e della circolare ministeriale del 18 settembre 2025. Il TAR ha ritenuto fondato anche il motivo relativo alla violazione dell'art. 7 l. 241/1990, poiché la partecipazione procedimentale avrebbe consentito all'amministrazione di acquisire e valutare elementi decisivi. Il provvedimento di decadenza è stato annullato non per il definitivo riconoscimento del nulla osta, ma ai soli fini della riapertura del procedimento, della verifica della permanenza dell'interesse del datore di lavoro, della ricognizione dello stato della pratica di ingresso e dell'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    la validità del nulla-osta è di sei mesi dalla data del rilascio stesso

    Il termine semestrale di validità del nulla osta non consente di dichiarare automaticamente la decadenza quando il lavoratore abbia presentato tempestivamente la domanda di visto e il suo mancato rilascio dipenda dalla pendenza o dal ritardo dell'attività consolare; l'amministrazione deve verificare concretamente la situazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento era necessaria perché avrebbe consentito al datore di lavoro di rappresentare la tempestiva presentazione della domanda di visto, il protrarsi della pratica consolare e l'interesse alla prosecuzione della procedura.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore

    Nel valutare la decadenza o la revoca del nulla osta, l'amministrazione deve considerare l'eventuale forza maggiore, compreso il ritardo non imputabile al lavoratore nella definizione della pratica di visto.

  • art. 3, comma 1, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Per i lavoratori provenienti dai Paesi considerati a rischio, il rilascio del nulla osta è subordinato alla verifica positiva dei requisiti e delle procedure previste dalla normativa speciale.

  • art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    I nulla osta già rilasciati a lavoratori provenienti dai Paesi a rischio, che alla data di entrata in vigore del decreto non avessero ancora ottenuto il visto, restano sospesi fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche di legge.

  • art. 42 d.l. 73/2022

    Nel contesto del decreto flussi 2022, la disciplina ha previsto il rilascio automatico del nulla osta sulla base della presentazione della domanda, salva la successiva revoca in caso di accertamento di elementi ostativi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ricorrendone i presupposti e sentite le parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La decadenza dal nulla osta al lavoro per decorso del termine semestrale non può essere applicata automaticamente quando il lavoratore abbia presentato tempestivamente la domanda di visto e il mancato rilascio dipenda dalla pendenza o dal ritardo della procedura consolare non imputabile all'interessato.
  • Prima di dichiarare la decadenza del nulla osta, l'amministrazione deve accertare lo stato della domanda di visto, verificare l'eventuale imputabilità del mancato ingresso al lavoratore e valutare la sussistenza di cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998.
  • La sopravvenuta disciplina che sospende l'efficacia dei nulla osta rilasciati a cittadini di determinati Paesi a rischio deve essere considerata quando, alla data prevista dalla normativa, la procedura di visto era ancora pendente; la pendenza della domanda può impedire una lettura meramente automatica della scadenza del termine di validità.
  • La violazione della partecipazione procedimentale è rilevante quando il contraddittorio avrebbe potuto fornire all'amministrazione elementi concreti e potenzialmente decisivi sulla tempestività della domanda di visto, sulle cause del mancato ingresso e sulla persistente attualità dell'interesse del datore di lavoro.
  • L'annullamento del provvedimento di decadenza può essere disposto con effetto conformativo limitato alla riapertura del procedimento, alla verifica dell'interesse attuale del datore di lavoro, alla ricognizione dello stato della pratica di ingresso e all'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti, senza attribuire direttamente il diritto al rilascio del visto o alla definitiva conservazione del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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