Sentenza n. 309/2026 - Latina, Sezione 2
per la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione del terreno di proprietà delle ricorrenti posta in essere dal Comune di Santi Cosma e Damiano; nonché per la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi sulla richiesta delle ricorrenti in ordine a se procedere all’acquisizione del bene al patrimonio pubblico, con conseguente pagamento dell’indennizzo risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, oppure alla restituzione del fondo alle ricorrenti, previa remissione in pristino e conseguente risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, previa assegnazione di termine al Comune per pronunciarsi sull’istanza; nonché per la nomina ai sensi dell’art. 117, c. 3 c.p.a., di commissario ad acta, per il caso di inadempimento dell’amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione sine titulo di terreni privati destinati a parcheggi e verde pubblico e inerzia del Comune nel determinarsi per l'acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o per la restituzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, proprietarie di terreni occupati dal Comune a partire dal 1997-1998 sulla base di provvedimenti di occupazione d'urgenza e mai definitivamente espropriati, avevano inizialmente agito davanti alla Corte d'appello di Roma chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione, ritenendo che i fondi fossero stati ormai acquisiti di fatto dall'amministrazione, con riserva di azioni risarcitorie ulteriori. A seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, hanno riassunto il giudizio davanti al TAR chiedendo, invece, la declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione, l'ordine al Comune di scegliere tra acquisizione del bene al patrimonio pubblico ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e restituzione del fondo previa rimessione in pristino, nonché il pagamento di indennizzi e risarcimenti e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., che le domande formulate in riassunzione erano diverse e più ampie rispetto a quelle proposte nel giudizio originario. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione da remoto, ritenendo abrogata la normativa emergenziale invocata.
La decisione
Il ricorso in riassunzione è stato dichiarato inammissibile perché la riassunzione conseguente alla translatio iudicii costituisce prosecuzione del giudizio originario e non consente la mutatio libelli. La parte che intende beneficiare degli effetti della translatio deve mantenere l'identità del petitum sostanziale e della domanda che aveva radicato il giudizio; sono invece inammissibili le domande nuove che introducano un petitum diverso o più ampio, oppure una causa petendi fondata su fatti costitutivi radicalmente differenti. Nel caso concreto, la domanda originaria era limitata alla determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre in riassunzione sono state proposte domande di declaratoria dell'occupazione illegittima, di ordine al Comune di esercitare il potere di acquisizione o restituire il bene, di risarcimento e di nomina del commissario ad acta. Il TAR ha precisato che la richiesta di acquisizione o restituzione può essere riproposta autonomamente finché perdura l'occupazione illegittima; tuttavia, ciò non rende ammissibile la sua introduzione per la prima volta nel giudizio riassunto. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, finché l'amministrazione non decide se esercitare il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis, non possono essere definite le pretese patrimoniali connesse al titolo dell'acquisizione o della restituzione. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della prolungata inerzia comunale nella definizione della vicenda espropriativa.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
la riassunzione operata innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione come "prosecuzione" del giudizio
La riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione conserva l'identità del giudizio originario e non consente la mutatio libelli; la parte può proporre nuove domande solo senza modificare quella originaria che fonda la translatio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Invocato dalle ricorrenti per la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza dell'amministrazione all'ordine di provvedere.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha utilizzato l'avviso previsto dalla norma per sottoporre al contraddittorio delle parti il profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Attribuisce all'amministrazione il potere di acquisire al patrimonio pubblico il bene utilizzato per scopi di interesse pubblico in presenza di un'occupazione illegittima; fino alla decisione sull'esercizio o meno di tale potere, non possono essere definite le pretese patrimoniali connesse al titolo dell'acquisizione o della restituzione.
art. 3, comma 2, d.P.R. 327/2001
Richiamato in relazione alla conoscenza da parte del Comune, già dal 1997, della proprietà dei beni in capo alle ricorrenti.
art. 50 d.P.R. 327/2001
Indicato nel giudizio originario davanti alla Corte d'appello quale base della domanda di determinazione dell'indennità di occupazione.
Massime di principio
- La riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., costituisce prosecuzione del giudizio originario e presuppone l'identità del petitum sostanziale; non è quindi consentita la mutatio libelli, consistente nell'introduzione di una pretesa obiettivamente diversa, con petitum più ampio o causa petendi fondata su un fatto costitutivo radicalmente nuovo.
- Nella translatio iudicii è consentita soltanto una modificazione che non alteri l'identità sostanziale della domanda, come l'emendatio libelli diretta a precisare o qualificare giuridicamente il fatto costitutivo oppure a rendere il petitum più adeguato al soddisfacimento della pretesa originaria.
- In presenza di un'occupazione sine titulo, la domanda di acquisizione del bene al patrimonio pubblico o di restituzione può essere proposta finché perdura l'occupazione illegittima; tuttavia, la sua proposizione per la prima volta nel giudizio riassunto costituisce domanda nuova e non è ammissibile se non era compresa nel giudizio originario.
- Quando l'amministrazione dispone del potere di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, fino a quando non decide se esercitarlo non possono essere definite le pretese patrimoniali collegate al titolo dell'acquisizione o della restituzione; il giudice può ordinare all'amministrazione di determinarsi, mentre le pretese di indennizzo o risarcimento devono essere valutate in relazione al titolo giuridico concretamente applicabile.
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