Ordinanza n. 2546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro una comunicazione antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Calabria che aveva respinto la domanda di sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato emerge che la contestazione riguardava una comunicazione antimafia e, in particolare, la possibile forzatura dello schema normativo della comunicazione antimafia nel caso concreto. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma rileva apprezzabili profili di fondatezza del gravame nella fase di sommaria delibazione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Calabria, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La misura è stata concessa in considerazione della non implausibile forzatura dello schema normativo della comunicazione antimafia nel caso di specie, con salvezza delle ulteriori determinazioni prefettizie ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Consente le ulteriori determinazioni prefettizie richiamate dal giudice, facendo salve tali determinazioni nonostante l’accoglimento della sospensione cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Impone la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo la concessione della tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’appello deve essere accolto quando, alla sommaria delibazione propria della fase, emergano apprezzabili profili di fondatezza e non risulti implausibile che l’amministrazione abbia forzato lo schema normativo applicabile alla comunicazione antimafia.
- L’accoglimento della tutela cautelare contro una comunicazione antimafia non preclude le ulteriori determinazioni prefettizie consentite dall’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011.
- Quando il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare e riforma l’ordinanza del TAR, deve essere sollecitata la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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