Sentenza n. 216/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 180/2025 in data 21 maggio 2025 del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto lo status di vittima del dovere e disposto il pagamento dei relativi benefici
Esito
Favorevole al ricorrente (vittima del dovere)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile n. 180/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero dell’Interno il 14 luglio 2025. La pronuncia aveva accertato lo status di vittima del dovere in relazione alle lesioni subite dal ricorrente e aveva condannato l’Amministrazione all’inserimento nell’elenco previsto dalla normativa, al pagamento della speciale elargizione, dell’assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, oltre agli accessori. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio è stata comunicata l’integrale esecuzione del giudicato mediante pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio il Ministero dell’Interno ha integralmente eseguito la sentenza del giudice ordinario, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, al momento della proposizione del ricorso, sussistessero i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza: l’inadempimento risultava documentato e non contestato, ed era inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Le domande di nomina del commissario ad acta e di applicazione della sanzione pecuniaria non sono state esaminate nel merito in quanto superate dall’integrale adempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, e sono state liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il rimedio era esperibile in presenza dell’inadempimento del giudicato, anche se l’esecuzione intervenuta nel corso del processo ha poi determinato la cessazione della materia del contendere.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la sanzione pecuniaria richiesta dal ricorrente in caso di persistente inottemperanza; la questione è rimasta assorbita dall’intervenuta esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali concernenti il pagamento di somme di denaro; il termine risultava decorso nel caso concreto.
art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005
È richiamato quale fondamento del riconoscimento dello status di vittima del dovere, già accertato con la sentenza del giudice ordinario.
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/2006
Prevede l’elenco nel quale il Ministero era stato condannato a inserire il ricorrente.
art. 5, commi 1 e 3, l. n. 206/2004
Riguarda la speciale elargizione e lo speciale assegno vitalizio spettanti secondo quanto disposto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
art. 2 l. n. 407/1998
Riguarda l’assegno vitalizio oggetto della condanna contenuta nella sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pubblica amministrazione non dà esecuzione a una pronuncia giurisdizionale esecutiva o passata in giudicato, purché l’inadempimento sia attuale e il termine eventualmente previsto per l’adempimento sia decorso.
- Per le condanne al pagamento di somme di denaro nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della pronuncia alla sede reale dell’amministrazione.
- L’integrale esecuzione del giudicato intervenuta durante il giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la pretesa sostanziale azionata.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere liquidate in suo danno sulla base della soccombenza virtuale, anche se il processo si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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