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Sentenza

Sentenza n. 526/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, era stato trasferito presso il Distaccamento di Amandola/Monti Sibillini per esigenze di servizio connesse all’apertura del distaccamento e al riequilibrio dei turni. Il servizio nella nuova sede si è svolto dal 24 settembre 2018 al 5 luglio 2020, quando il ricorrente è rientrato ad Ascoli Piceno mediante procedura di mobilità. L’istanza di riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. 86/2001 è stata respinta con nota ministeriale n. 5853 del 3 giugno 2024. Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 86/2001, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria. In particolare, il diniego si limitava a richiamare, senza illustrarne il contenuto e senza depositarla in giudizio, una nota della DCRISFIN, oltre a una nota della DIR MAR, concludendo apoditticamente che la richiesta non poteva essere accolta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In primo luogo ha rilevato il palese difetto di motivazione del diniego, dal quale non era possibile comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione per respingere l’istanza; la nota principale richiamata per relationem non era stata neppure depositata in giudizio. Il Collegio ha inoltre esaminato il merito, ritenendo provati i fatti allegati perché non specificamente contestati dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Ha quindi riconosciuto la sussistenza dei presupposti del trasferimento d’autorità rilevante ai fini dell’indennità: formale ordine di movimentazione del personale; assenza di una richiesta di trasferimento da parte del dipendente; indicazione delle esigenze di servizio; potenziale irreversibilità del trasferimento, essendo il rientro avvenuto tramite procedura di mobilità; distanza superiore a 10 km tra comuni diversi, indicata in circa 48 km tra Ascoli Piceno e Amandola. La sentenza ha annullato il diniego e condannato l’amministrazione a calcolare e liquidare l’indennità dovuta, oltre agli interessi dalla data della domanda sino al soddisfo, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 86/2001

    L’indennità di trasferimento spetta quando la movimentazione del dipendente integri un trasferimento d’autorità, caratterizzato da un formale provvedimento di trasferimento, dall’assenza di una richiesta del dipendente, da esigenze di servizio, dalla potenziale irreversibilità e dalla distanza superiore a 10 km tra comuni diversi.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    I fatti allegati dal ricorrente possono essere considerati provati quando l’amministrazione non li abbia specificamente contestati.

Massime di principio

  • Un diniego amministrativo che si limiti a richiamare atti non riprodotti né resi conoscibili nel loro contenuto e concluda apoditticamente per il rigetto dell’istanza è affetto da difetto di motivazione, poiché non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
  • Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. 86/2001, costituisce trasferimento d’autorità la movimentazione disposta con formale atto dell’amministrazione, non richiesta dal dipendente, giustificata da esigenze di servizio, potenzialmente irreversibile e comportante lo spostamento tra comuni diversi distanti più di 10 km.
  • Nel processo amministrativo, i fatti allegati dal ricorrente possono essere considerati provati quando l’amministrazione resistente non li abbia specificamente contestati, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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