Ordinanza n. 90/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della revoca/archiviazione automatica della istanza di richiesta del nulla osta per mancata ricezione del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente comunicata al solo datore di lavoro dalla Prefettura di Perugia- Sportello Unico per l'Immigrazione- in data -OMISSIS- e mai notificato/comunicato al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca o archiviazione automatica dell'istanza di nulla osta per mancata ricezione del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, comunicata soltanto al datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, la revoca o archiviazione automatica dell'istanza di richiesta del nulla osta, motivata dalla mancata ricezione del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente. Ha dedotto che il provvedimento era stato comunicato esclusivamente al datore di lavoro e non gli era mai stato notificato o comunicato. In sede cautelare sono state prospettate questioni relative alla tardività del ricorso e al difetto di legittimazione del lavoratore straniero, nonché l'incoerenza del motivo dell'archiviazione con i criteri interpretativi applicati dalla prevalente giurisprudenza agli adempimenti posti a carico degli stranieri o dei datori di lavoro e ai relativi termini. Il ricorrente ha inoltre valorizzato la propria attività lavorativa lecita svolta da tempo e l'assenza di segnalazioni negative sulla sua condotta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non convincenti le eccezioni di tardività e di difetto di legittimazione, richiamando l'orientamento del Tribunale secondo cui al lavoratore straniero deve essere garantita la partecipazione in tutti i procedimenti che lo riguardano. Il Collegio ha inoltre ravvisato un fumus boni iuris, poiché il motivo posto a fondamento dell'archiviazione non appariva coerente con i criteri interpretativi prevalenti sugli adempimenti e sui termini a carico dello straniero o del datore di lavoro. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse del ricorrente a non vedere pregiudicata la permanenza in Italia, anche considerando l'attività lavorativa lecita svolta da tempo e l'assenza di condotte negative segnalate. Le questioni di tardività, legittimazione e merito sono state rinviate all'udienza pubblica del 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; sulla base della cognizione sommaria e del bilanciamento degli interessi, il TAR ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro e al contratto di soggiorno, al lavoratore straniero deve essere garantita la partecipazione procedimentale quando il procedimento è idoneo a incidere sulla sua posizione e sulla permanenza nel territorio italiano, anche se alcuni adempimenti gravano sul datore di lavoro.
- In sede cautelare, l'archiviazione di un'istanza di nulla osta fondata sulla mancata ricezione di un documento deve essere verificata alla luce dei criteri interpretativi applicabili alla ripartizione degli adempimenti tra straniero e datore di lavoro e alla disciplina dei relativi termini; ove il motivo appaia incoerente con tali criteri, sussiste un profilo di fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse del lavoratore straniero a non vedere pregiudicata la propria permanenza in Italia può prevalere sull'interesse pubblico alla conservazione dell'efficacia dell'archiviazione, in presenza di attività lavorativa lecita e di assenza di segnalazioni negative sulla condotta dell'interessato.
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