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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione con imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale. Secondo l'Agenzia, l'operazione complessiva — costituzione della A.A. s.r.l., conferimento di un ramo d'azienda e successiva cessione della partecipazione — avrebbe dovuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto negozi collegati e prevalentemente finalizzati a ottenere un indebito risparmio d'imposta. L'A.A. s.r.l. ha eccepito in via incidentale la tardività dell'appello dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della A.A. s.r.l. e ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell'Agenzia. L'appello dell'Agenzia era stato notificato oltre il termine lungo semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009: la sentenza di primo grado era stata pubblicata l'11 aprile 2011, mentre l'appello era stato notificato il 30 novembre 2011, oltre la scadenza del 27 novembre 2011. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio e la decisione di primo grado è passata in giudicato. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese dei giudizi di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    L'Agenzia sosteneva che la norma consentisse di riqualificare, ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di negozi collegati in base agli effetti economici complessivi e alla loro eventuale finalità elusiva. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, perché il ricorso principale è rimasto assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Per le sentenze non notificate, prevede il termine lungo per impugnare. Nel caso concreto, in applicazione della versione modificata dalla L. n. 69/2009, il termine era semestrale dalla pubblicazione della sentenza, oltre la sospensione feriale.

  • Legge n. 69/2009, art. 46, comma 17

    Ha ridotto il termine lungo per le impugnazioni previsto dall'art. 327 c.p.c. a sei mesi per i giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis

    La Commissione tributaria regionale aveva escluso l'applicabilità della disposizione, ritenendola riferita alle imposte dirette e non all'imposta di registro. Anche tale questione non è stata decisa nel merito dalla Corte di cassazione.

  • Codice civile, artt. 2384 e 2697

    L'Agenzia li richiamava per sostenere che la natura di holding della società acquirente non impedisse l'acquisto diretto dell'azienda e che spettasse alla contribuente dimostrare l'esistenza di valide ragioni economiche. La Corte non ha esaminato tali censure.

  • Codice civile, art. 2560, comma 2

    L'Agenzia richiamava la responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti aziendali, sostenendo che il conferimento seguito dalla cessione delle partecipazioni avrebbe aggirato tale disciplina. La questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Il rispetto dei termini processuali di impugnazione è preliminare rispetto all'esame delle questioni sostanziali: un appello tardivo è inammissibile e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
  • Quando la sentenza non è stata notificata, occorre calcolare il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. secondo la disciplina vigente alla data di introduzione del giudizio, considerando anche l'eventuale sospensione feriale.
  • La notifica dell'impugnazione deve avvenire entro la scadenza del termine; non è sufficiente fare affidamento sul successivo recapito dell'atto.
  • Se il giudice d'appello omette di esaminare una specifica eccezione di tardività, la Corte di cassazione può rilevare la questione sulla base degli atti processuali, trattandosi di un profilo processuale decisivo.
  • Una volta dichiarato tardivo l'appello, le questioni relative all'elusione fiscale, alla riqualificazione dell'operazione e alle ragioni economiche dell'assetto negoziale non vengono esaminate, perché il ricorso sul merito resta assorbito.

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