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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2868/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Anna COMUNE aveva presentato istanza alla Corte di Appello di Napoli, chiedendo che la sentenza n. 201 del Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere del 28/09/2021 fosse dichiarata "inesistente e inefficace" per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, che aveva determinato la mancata e incolpevole conoscenza del processo. La Corte di Appello si era dichiarata incompetente ritenendo che l'appello delle sentenze del Giudice di Pace fosse di competenza del Tribunale; il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato conflitto negativo sostenendo che la domanda doveva essere qualificata come richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) e quindi devoluta alla Corte di Appello.

La decisione

La Corte (Sezione competente) ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha ritenuto corretta la qualificazione dell'istanza come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Ha affermato che, per tale rimedio straordinario, la competenza spetta alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 629-bis, comma 2, come modificato dal d.lgs. 150/2022). Ha inoltre escluso l'estensibilità dell'art. 39 del d.lgs. 274/2000 (disciplina speciale dell'appello dal Giudice di Pace) ai rimedi straordinari come la rescissione. Conclusione: dichiarata la competenza della Corte di Appello di Napoli e disposta la trasmissione degli atti a quella Corte.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    "La richiesta [di rescissione, n.d.e.] è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento"

    Il rimedio della rescissione del giudicato è un mezzo straordinario che deve essere proposto davanti alla Corte di Appello indicata dalla norma; pertanto la competenza spetta alla Corte di Appello e non al Tribunale quando la domanda è qualificabile come rescissione.

  • art. 39 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    La disciplina speciale contenuta nel d.lgs. 274/2000 attribuisce all'ordinamento dell'appello dal Giudice di Pace una competenza al Tribunale, ma tale disciplina non è estensibile ai rimedi straordinari previsti dal codice di rito (come la rescissione); quindi non prevale sulla norma codicistica che assegna la competenza alla Corte di Appello per la rescissione.

  • art. 28 e ss. cod. proc. pen. (conflitto di competenza)

    Procedura di regolazione dei conflitti di attribuzione fra giudici: il conflitto è ammissibile quando dal rifiuto di decidere di due giudici si determina una stasi del procedimento e la devoluzione alla Corte è necessaria per superarla.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Ribadito il principio che le nullità assolute derivanti dalla omessa citazione non possono essere efficacemente dedotte con l'incidente di esecuzione (art. 670), ma richiedono la via della rescissione quando si tratta di sentenze passate in giudicato e vi sia incolpevole mancata conoscenza.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 274/2000

    Clausola di salvezza: per quanto non previsto dal decreto relativo al Giudice di Pace si applicano, se compatibili, le norme del codice di procedura penale; pertanto per rimedi straordinari trova applicazione la disciplina codicistica.

Massime di principio

  • Se la doglianza è diretta a ottenere la "rescissione" del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo (es. per omessa notifica dell'atto di citazione), la competenza per decidere spetta alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
  • La specifica disciplina degli impugnazioni ordinarie dall'ordinamento del Giudice di Pace (d.lgs. 274/2000) non si estende ai rimedi straordinari regolati dal codice di rito; occorre applicare la norma codicistica quando il rimedio è straordinario.
  • Nullità derivanti dall'omessa citazione non sono rimediabili efficacemente tramite incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) se la sentenza è passata in giudicato; la via appropriata può essere la rescissione ex art. 629-bis quando ricorrono i presupposti.
  • Il termine e le modalità di proposizione della richiesta di rescissione sono stringenti: la domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato o da difensore con procura speciale entro 30 giorni dalla conoscenza del procedimento, a pena di inammissibilità.
  • Se due giudici si rifiutano di decidere sulla stessa istanza e si verifica una stasi del procedimento, può essere sollevato un conflitto di competenza che la Corte di Cassazione (o la Corte competente) deve dirimere per consentire la prosecuzione del diritto di difesa.

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