Cassazione Penale, Sentenza n. 39894/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Avagliano chiedeva la restituzione nel termine (artt. 175 e 670 c.p.p.) per poter impugnare la sentenza del 12/10/2020 che lo aveva condannato. Sosteneva che la citazione diretta a giudizio era stata notificata erroneamente al difensore d'ufficio per un errore dell'ufficiale giudiziario nell'indicare il domicilio (esercizio commerciale anziché civile abitazione), ritenendo che tale vizio avrebbe giustificato la riapertura del termine per impugnare. Il giudice dell'esecuzione ha qualificato l'istanza come domanda di rescissione del giudicato (art. 629-bis) e ha trasmesso gli atti alla corte d'appello, che però ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo non riqualificabile la domanda di restituzione nel termine come rescissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la richiesta volta a ottenere la declaratoria di ineseguibilità della sentenza ai sensi dell'art. 670 c.p.p. non può essere automaticamente riqualificata come domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., salvo che siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per la rescissione e che la domanda sia proposta davanti al giudice competente. In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello che ha escluso la riqualificazione; ha inoltre condannato Avagliano al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Istituto della rescissione del giudicato: rimedio straordinario per l'imputato che non abbia partecipato al processo per fatto non a lui imputabile; comporta demolizione del giudicato e riapertura del processo. Non è sovrapponibile all'istanza di restituzione nel termine ed esige il rispetto delle condizioni di ammissibilità e il suo esercizio davanti al giudice competente.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio di conservazione della qualificazione dell'impugnazione: applicabile solo alle impugnazioni tipiche del codice e non utilizzabile per trasformare una istanza di restituzione nel termine (che non è impugnazione codificata) in una rescissione del giudicato.
art. 670 cod. proc. pen.
Incidente di esecuzione volto a chiedere la declaratoria di ineseguibilità del titolo; ha ambito applicativo ristretto (p. es. vizi di notificazione del decreto penale di condanna o di alcuni avvisi/estratti) e non è lo strumento ordinario per far valere nullità che riguardano la citazione a giudizio nel processo di cognizione.
art. 175 cod. proc. pen.
Restituzione nel termine per proporre impugnazione per chi non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento; la sua applicazione è ormai residuale dopo le riforme, e la domanda proposta ai sensi di tale norma non è automaticamente assimilabile alla rescissione del giudicato.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina della celebrazione del processo in assenza e dei controlli preliminari; la rescissione ex art. 629-bis è correlata a questa norma perché tutela l'imputato che sia stato incolpevolmente assente, anche quando la declaratoria di assenza fosse formalmente corretta ma in concreto abbia impedito la conoscenza del processo.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla notifica degli atti al difensore d'ufficio; qui rilevata nella contestazione circa la modalità di notifica del decreto di citazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di applicare il pagamento in favore della Cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili, anche in ragione di colpa del ricorrente.
art. 548 cod. proc. pen.
Norme relative alla notificazione/avviso del deposito della sentenza e agli effetti per il contumace; utile per delimitare gli ambiti residui di applicazione dell'art. 670 c.p.p.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Articolo relativo al fatto-reato per cui Avagliano era stato condannato: citato a titolo di riferimento alla sentenza di primo grado impugnata.
Massime di principio
- La domanda di restituzione nel termine (art. 175 e art. 670 c.p.p.) non può essere automaticamente riqualificata come domanda di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.): i due rimedi hanno natura, effetti e condizioni di ammissibilità differenti.
- Chi deduce nullità della citazione a giudizio o l'ineseguibilità del titolo per mancata conoscenza del processo dovrebbe valutare tempestivamente la via della rescissione ex art. 629-bis quando la mancata partecipazione sia incolpevole, presentandola davanti al giudice competente e rispettando i relativi termini e oneri di allegazione.
- L'art. 670 c.p.p. conserva un ambito applicativo limitato (p. es. vizi relativi al decreto penale, avvisi di deposito o estratti per contumaci) e non è generalmente idoneo a rimuovere giudicati nati da processi celebrati in assenza per nullità della citazione.
- Il principio di conservazione della denominazione dell'impugnazione (art. 568, comma 5) non può essere usato per trasformare istanze non previste come impugnazioni codificate in rimedi straordinari: il giudice non è sempre autorizzato a riqualificare liberamente la domanda in altro rimedio.
- Se si contesta la correttezza delle notificazioni, è importante documentare le nullità e scegliere il rimedio processuale coerente con la fattispecie (rescissione quando l'assenza è incolpevole e lesiva del diritto di difesa; art. 670/175 solo in casi tassativi).
- La mancata proposizione dell'istanza davanti al giudice competente per la rescissione rende l'istanza inammissibile: attenzione alla competenza e alle condizioni formali per non incorrere in decadenze e nell'addebito delle spese.
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