Sentenza n. 3602/2026 - Milano, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 193/2025 pubbl. il 24/02/2025 RG n. 1367/2024 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 193/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per un importo di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per l'importo complessivo di euro 2.000,00. Il titolo era stato notificato al Ministero il 27/10/2025, senza che l'Amministrazione desse esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, l'applicazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Dal testo non risulta adottata una specifica statuizione sull'astreinte richiesta.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell'azione di ottemperanza volta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso deciso, l'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della richiesta di una somma di denaro per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione; il testo non riferisce una specifica decisione del TAR su tale domanda.
Massime di principio
- L'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che riconosca un beneficio economico o equivalente, anche quando il titolo sia stato pronunciato dal giudice ordinario in materia di lavoro, purché sussistano i presupposti dell'azione di ottemperanza.
- La mancata esecuzione del titolo giudiziale da parte di un'Amministrazione statale, dopo la notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il creditore a chiedere l'intervento del giudice dell'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta, incaricato di eseguire un titolo nei confronti di un'Amministrazione pubblica, può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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