Sentenza n. 11313/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della cittadinanza italiana emesso dal Ministero dell’Interno, n. K 10/-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 10/10/24, in ordine all’istanza presentata dal ricorrente in data 15/06/22 volta alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su una notizia di reato per violenza privata e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per insufficienza e carenza di istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse illegittimo perché fondato su una mera notizia di reato, in assenza di condanna penale, con violazione dell'art. 27 Cost.; ha inoltre affermato che i fatti contestati costituissero espressione del diritto di sciopero e di protesta collettiva dei lavoratori, tutelato dall'art. 40 Cost., e ha lamentato la mancata considerazione della propria personalità, dell'integrazione sociale, dell'occupazione stabile e dell'assenza di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del diniego. Ha ritenuto non irragionevole l'esercizio dell'ampia discrezionalità amministrativa in materia di concessione della cittadinanza, rilevando che l'Amministrazione aveva esaminato le osservazioni presentate dal richiedente nel procedimento e aveva motivato il diniego sulla valenza sintomatica dei comportamenti contestati, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale. La notizia di reato, relativa a fatti qualificabili come violenza privata e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, era temporalmente prossima sia alla domanda sia al decreto di diniego e rientrava nel periodo di osservazione rilevante per valutare la condotta complessiva e l'affidabilità del richiedente. Il giudice ha escluso la violazione della presunzione di non colpevolezza, poiché la valutazione amministrativa non era finalizzata all'accertamento della responsabilità penale o all'irrogazione di una sanzione, ma alla formulazione di un giudizio prognostico sull'integrazione e sull'adesione ai valori dell'ordinamento. Pur riconoscendo in astratto la tutela costituzionale del picchettaggio e dell'azione sindacale, il TAR ha ritenuto che nel caso concreto le condotte contestate potessero essere valutate negativamente dall'Amministrazione. Ha inoltre affermato che l'occupazione stabile, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie e prerequisiti, non elementi sufficienti per ottenere la cittadinanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza richiede una valutazione discrezionale dell'effettiva e complessiva integrazione del richiedente e della sua affidabilità, anche con riguardo alla condotta mantenuta nel periodo di osservazione e durante il procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni del richiedente presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi devono essere considerate dall'Amministrazione; nel caso esaminato il giudice ha ritenuto che ciò fosse avvenuto.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza non impedisce all'Amministrazione di valutare, ai fini della concessione della cittadinanza, fatti oggetto di procedimento penale non ancora definito, poiché la valutazione amministrativa ha finalità diversa dall'accertamento della responsabilità penale.
art. 40 Cost.
La tutela del diritto di sciopero e dell'azione sindacale non esclude che le concrete modalità della protesta possano essere valutate negativamente in sede amministrativa quando siano contestati fatti astrattamente riconducibili a violenza privata o inosservanza di provvedimenti dell'autorità.
art. 610 c.p.
La contestazione di fatti riconducibili alla violenza privata può assumere valore sintomatico negativo nella valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza.
art. 650 c.p.
La contestazione di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità può essere considerata, insieme agli altri elementi istruttori, nella valutazione prognostica della condotta del richiedente.
art. 4, comma 3, T.U.I.
I requisiti ordinari richiesti per l'ingresso e il soggiorno non equivalgono agli elementi ulteriori necessari per la concessione discrezionale della cittadinanza.
art. 5, comma 5, T.U.I.
L'integrazione e l'assenza di pericolosità richieste per il soggiorno costituiscono condizioni minime e non sufficienti per il riconoscimento della cittadinanza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza è espressione di un potere ampiamente discrezionale, nel cui esercizio l'Amministrazione deve bilanciare l'interesse del richiedente con l'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento e alla salvaguardia del rapporto di solidarietà e lealtà tra Stato e cittadini.
- Ai fini del diniego di cittadinanza, l'Amministrazione può attribuire rilievo sintomatico negativo a una mera notizia di reato o a fatti oggetto di procedimento penale non ancora definito, senza violare la presunzione di non colpevolezza, purché tali elementi siano utilizzati per una valutazione prognostica dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente e non per affermarne la responsabilità penale.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza rilevano lo stadio del procedimento penale, la natura dei fatti contestati e la loro collocazione temporale rispetto alla domanda e al procedimento amministrativo; la prossimità temporale dei fatti al diniego può accrescerne il valore sintomatico negativo.
- Il periodo di osservazione ai fini della cittadinanza per residenza non si esaurisce nel requisito quantitativo dei dieci anni di residenza antecedenti alla domanda, ma comprende la verifica qualitativa della condotta complessiva e può estendersi anche alla fase successiva alla presentazione dell'istanza, fino alla conclusione del procedimento e al giuramento.
- L'integrazione sociale ed economica, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sociale costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti dello straniero regolarmente soggiornante e, di per sé, non sono sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti per la concessione della cittadinanza.
- La circostanza che i fatti contestati siano avvenuti nel contesto di una protesta sindacale o di uno sciopero non impedisce automaticamente la loro valutazione negativa ai fini della cittadinanza, se le concrete condotte addebitate sono astrattamente riconducibili a violenza privata o inosservanza di provvedimenti dell'autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1352/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1354/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1355/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 96/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →