Cassazione Penale, Sentenza n. 10862/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Campailla, tramite difensore, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania del 27/11/2024 per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., deducendo che il Tribunale aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (che aveva fatto sorgere la competenza distrettuale) e tuttavia non aveva dichiarato l'incompetenza del GIP distrettuale. Secondo il ricorrente, a seguito dell'esclusione dell'aggravante il GIP del capoluogo non era competente e il Tribunale avrebbe dovuto: verificare l'esistenza dell'urgenza che giustificasse la misura emanata da giudice incompetente; se l'urgenza fosse stata ravvisata, trasmettere gli atti al GIP competente (Tribunale di Ragusa) ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; se non vi fosse urgenza, annullare l'ordinanza custodiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, ove il tribunale del riesame escluda la riconducibilità dei fatti all'aggravante che aveva determinato la competenza distrettuale, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura e, ai sensi dell'art. 291, comma 2 e dell'art. 27 c.p.p., verificare la sussistenza non solo dell'urgenza ma anche delle altre condizioni per la misura (gravi indizi e esigenze cautelari). Nel caso di specie il provvedimento impugnato non ha motivato adeguatamente l'urgenza; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame del 27/11/2024 sia il provvedimento del GIP del 08/11/2024 e ha disposto l'immediata liberazione di Davide Campailla.
Norme richiamate
La circostanza aggravante rilevata in sede di imputazione può creare la competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari distrettuale; la sua esclusione sottrae al giudice distrettuale la competenza funzionale sulla misura cautelare.
Elenca le ipotesi che determinano la competenza funzionale del GIP distrettuale; se il fatto non rientra in tale elenco, il giudice distrettuale è incompetente.
Consente al giudice incompetente di applicare una misura cautelare per comprovata urgenza e prevede il meccanismo di trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente quando quest'ultimo dichiari la propria incompetenza.
Impone al giudice d'impugnazione che rilevi l'incompetenza del giudice che ha applicato la misura di verificare la sussistenza delle condizioni per la misura (comprendenti l'urgenza) e di decidere, in caso positivo, ai sensi dell'art. 27 o, in caso negativo, di annullare la misura.
Sancisce il divieto per il giudice di pronunciarsi e decidere quando incompetente; applicato alla cautela, la misura emessa da giudice incompetente è soggetta alle limitazioni e verifiche previste dagli artt. 27 e 291 c.p.p.
Determinano i presupposti per l'adozione delle misure cautelari personali (gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari, inclusa la necessità di prevenire reiterazione, inquinamento, ecc.), che il giudice dell'impugnazione deve verificare quando rileva l'incompetenza.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma del procedimento di impugnazione in Cassazione invocata come vizio di motivazione/violazione di legge nella decisione impugnata.
Massime di principio
- Se in sede di riesame viene esclusa una circostanza aggravante che aveva determinato la competenza distrettuale del giudice, il tribunale del riesame deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha applicato la misura e verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2 c.p.p., la sussistenza di tutte le condizioni per la misura (gravi indizi, esigenze cautelari) e l'urgenza.
- Il giudice dell'impugnazione non può limitarsi a confermare o attenuare una misura cautelare emessa da giudice incompetente senza valutare gli effetti della dichiarata incompetenza: deve o annullare la misura o, se ricorre urgenza, provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p. trasmettendo gli atti al giudice competente.
- L'urgenza è requisito imprescindibile per legittimare la protrazione della privazione della libertà disposta da un giudice incompetente; la motivazione sull'urgenza deve essere specifica e adeguata, non meramente assertiva.
- La pubblica accusa mantiene la titolarità dell'indagine e la discrezionalità di valutare se accettare la declaratoria d'incompetenza e trasmettere gli atti al corrispondente ufficio del giudice competente o trattenere gli atti e lasciare scadere il titolo cautelare.
- In cassazione, il sindacato è di legittimità: la Corte verifica se il giudice dell'impugnazione ha svolto la verifica richiesta (gravi indizi, esigenze cautelari, urgenza) e, in caso contrario o in presenza di motivazione carente, può annullare il provvedimento impugnato anche disponendo la liberazione immediata.
- Distinzione utile: la competenza funzionale disciplinata dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p. è diversa dalla sola competenza per territorio; la rimozione di un'aggravante funzionale richiede la declaratoria di incompetenza e le conseguenti verifiche, mentre la competenza territoriale può avere regole diverse e limiti di decadenza.
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