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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20066/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società, rinuncia intervenuta nel contesto dell’adesione alla definizione agevolata, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione delle intimate, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto dell’esito del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e ILOR per l’anno 1997, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento già contestato in precedenza. Dopo una prima decisione favorevole alla contribuente in appello, la sentenza era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione e la controversia era poi proseguita fino al ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Agenzia. Nel ricorso venivano dedotti: violazione delle norme del processo tributario e degli effetti della cassazione con rinvio e del giudizio di rinvio; violazione della disciplina sulla riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546/1992; omessa pronuncia sul dedotto divieto di abuso del diritto da parte della pubblica amministrazione. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 193/2016, producendo la documentazione dell’adesione, della comunicazione delle somme dovute, del pagamento rateale e della notificazione della rinuncia alle controparti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme processuali tributarie per contestare la decisione impugnata.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla disciplina processuale tributaria.

  • art. 45, commi 1 e 3, d.lgs. 546/1992

    Invocato nel primo motivo in relazione agli effetti della cassazione con rinvio e del giudizio di rinvio.

  • art. 393, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per la disciplina del giudizio di rinvio e dei suoi effetti processuali.

  • art. 310, primo e secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo.

  • art. 68, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Dedotto nel secondo motivo come disposizione sulla riscossione frazionata nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come norma sul vizio di violazione di legge per il secondo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sul divieto di abuso del diritto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione/struttura della sentenza sotto il profilo dell’omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato quale vizio processuale dedotto con il terzo motivo.

  • art. 6 d.l. 193/2016

    Base normativa della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito, con impegno a rinunciare al giudizio.

  • L. 225/2016

    Norma di conversione del d.l. 193/2016 richiamata in relazione alla definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per escludere, nel caso concreto, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando risulti validamente depositata e notificata, comporta l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché fa venir meno l’interesse alla decisione dell’impugnazione.
  • Nel caso in cui il contribuente aderisca a una definizione agevolata che preveda l’impegno a rinunciare al giudizio e documenti l’avvenuto pagamento delle somme dovute, la Corte può prendere atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente e le controparti non si sono costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia può escludere anche il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se non ricorrono le condizioni normative per applicarlo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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