Cassazione Penale, Sentenza n. 34209/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ma lo ha condannato per bancarotta fraudolenta documentale. Due i motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché, secondo la difesa, l'obbligo di conservazione delle scritture contabili era cessato (art. 2220 c.c.) per decorso del termine decennale o per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (20.1.2003), per cui non poteva contestarsi la distruzione/sottrazione di libri contabili; (2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'assoluzione parziale e l'inesiguità della condotta e l'incensuratezza del ricorrente.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto entrambi i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la confusione operata dal ricorrente tra l'obbligo di conservazione delle scritture (art. 2220 c.c.) e l'obbligo di consegna delle scritture alla curatela in caso di fallimento: la censura non ha scalfito la valutazione di merito secondo cui le scritture esistevano al momento del passaggio di consegne e sono poi scomparse durante il periodo in cui Miciora era amministratore, con prova di cooperazione al trasferimento della sede all'estero e di accordi volti a pregiudicare i creditori. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi favorevoli, non essendo un diritto automatico la loro concessione. Conseguenze pratiche: il provvedimento d'appello che aveva assolto per distrazione e condannato per bancarotta documentale con pene rideterminate a tre anni è rimasto sostanzialmente confermato nella parte favorevole all'accertamento della bancarotta documentale; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende (euro 3.000, come determinato dalla Corte).
Norme richiamate
art. 2220 cod. civ.
L'art. 2220 è stato interpretato dalla Corte come disciplina della cessazione dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, ma non come norma che elida l'obbligo di consegna delle scritture in caso di fallimento né come esimente dalla responsabilità penale quando le scritture sono dolosamente sottratte o distrutte con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori
art. 133 cod. pen.
La norma sulle circostanze attenuanti generiche richiede che sussistano elementi positivi favorevoli per il loro riconoscimento; l'assenza di elementi negativi non impone automaticamente la concessione delle attenuanti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della sanzione accessoria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost. n.186 del 2000 (richiamata)
Richiamata in relazione alla possibilità di ravvisare profili di colpa nella proposizione di ricorsi infondati, utile alla decisione di infliggere una somma a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993)
Richiamata per il principio secondo cui le circostanze attenuanti generiche non si riconoscono automaticamente, ma richiedono elementi positivi di favorevole valutazione
Massime di principio
- La cessazione dell'obbligo di conservazione ordinaria delle scritture contabili (art. 2220 c.c.) non esclude l'obbligo di consegna delle scritture alla curatela in caso di fallimento né impedisce responsabilità penale qualora i libri siano dolosamente sottratti o distrutti con l'obiettivo di pregiudicare i creditori
- La prova che le scritture esistevano prima del passaggio di consegne e la loro scomparsa durante il periodo di mandato dell'amministratore sono elementi indiziari rilevanti per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale
- Il ruolo di "testa di legno" o amministratore di facciata può ridurre la pena ma non esclude automaticamente la responsabilità penale se sussiste consapevolezza e cooperazione nell'operazione illecita
- L'assoluzione per una forma di bancarotta (es. distrazione) non impedisce la condanna per altra forma (es. documentale) se gli elementi probatori sono distinti e valutati separatamente
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e motivati: l'assenza di precedenti o di aspetti negativi della personalità non determina di per sé l'automatica concessione delle attenuanti
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