Sentenza n. 242/2026 - Brescia, Sezione 1
per l’annullamento del decreto, prot. n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 16 settembre 2021, notificato il successivo 23 settembre 2021 con il quale il Questore della Provincia di Cremona ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivato dalla pericolosità sociale derivante da condanne e condotte lesive nell'ambito familiare
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego sostenendo che la Questura avesse considerato essenzialmente la condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia senza valutare adeguatamente la risalenza dei fatti, l'inserimento sociale e lavorativo in Italia, l'assenza di legami con il Paese d'origine, la convivenza con la moglie e i figli minori, nonché la condotta successiva al reato e le condizioni personali positive. In particolare, ha lamentato l'omessa ponderazione dei rapporti familiari e degli elementi favorevoli ai fini del giudizio di pericolosità sociale e del bilanciamento richiesto in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 imponga all'amministrazione, in sede di rinnovo, una valutazione discrezionale della condizione familiare dello straniero e il bilanciamento tra sicurezza pubblica e unità familiare, con motivazione idonea a evidenziare la considerazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli. Nel caso concreto, il diniego non era fondato soltanto sulla condanna definitiva, ma su una valutazione complessiva della condotta di vita. Il giudice ha valorizzato la particolare gravità del reato di maltrattamenti in famiglia, la pena di tre anni e quattro mesi, la reiterazione della condotta per circa nove anni e la lesione dell'integrità fisica e psichica, della dignità e della libertà dei familiari. Ha inoltre considerato la decadenza dalla responsabilità genitoriale, il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, le ulteriori segnalazioni e condanne per atti persecutori e violazione del provvedimento di allontanamento, nonché l'espulsione disposta dal Tribunale di sorveglianza per pericolosità sociale. Tali elementi hanno reso recessivi i rapporti familiari allegati dal ricorrente, non potendo la formazione di una famiglia in Italia costituire uno scudo assoluto contro il diniego o la revoca del titolo. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, ferma la regolazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero che … sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato ... per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ...
La disposizione individua condizioni ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero collegate alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza e a determinate condanne penali.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, la condizione familiare deve essere oggetto di prudente e discrezionale valutazione, mediante bilanciamento tra tutela della sicurezza pubblica e unità della vita familiare.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del diniego deve rendere percepibile l'avvenuta considerazione e valutazione degli elementi di fatto favorevoli e sfavorevoli rilevanti per il bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve valutare la condizione familiare dello straniero e bilanciare l'interesse alla sicurezza pubblica con quello all'unità familiare, dando conto in motivazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli rilevanti.
- La presenza di moglie o figli sul territorio nazionale non costituisce, di per sé, una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno; i rapporti familiari possono prevalere soltanto in situazioni peculiari, segnatamente quando i figli minori siano esposti a un imminente e serio pregiudizio.
- Nel giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero, l'amministrazione può fondare il diniego non soltanto sulla condanna penale, ma su una valutazione complessiva della condotta di vita, comprendente la gravità, la reiterazione e la durata dei fatti, la natura dei beni giuridici lesi, ulteriori condotte penalmente rilevanti e provvedimenti giudiziari connessi.
- La gravità e la protrazione per lungo tempo di condotte di maltrattamento in ambito familiare, unite a provvedimenti di allontanamento, decadenza dalla responsabilità genitoriale o espulsione per pericolosità sociale, possono giustificare il sacrificio dei legami familiari ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno, se adeguatamente considerati e motivati dall'amministrazione.
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