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Ordinanza

Ordinanza n. 883/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025 prot.58896, nonché dell’ultimo elenco integrativo come da Avviso prot.59697 del 30.12.2025, nella parte in cui non sono stati inseriti i nominativi dei ricorrenti, del voto ottenuto dagli stessi candidati alla prova preselettiva, della prova stessa, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, dell’art.4 del bando e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la ripetizione della prova preselettiva dei ricorrenti e/o la loro ammissione alla prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, nella parte in cui non comprendevano la ricorrente, nonché voto e prova preselettiva, quesiti di logica e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui non era inserita, nonché del voto conseguito nella prova preselettiva, della prova stessa, dei quesiti di logica e, ove occorrente, dei verbali relativi alla predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, dell’art. 4 del bando e degli ulteriori atti presupposti o consequenziali. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante ripetizione della prova preselettiva, ammissione alla prova scritta o altra misura idonea. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi dedotti né le specifiche censure rivolte ai quesiti o alla procedura preselettiva.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della conferma degli effetti del precedente decreto cautelare presidenziale. Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, il Collegio ha valorizzato il fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro la prova preselettiva, i quesiti, gli elenchi degli ammessi o il bando; la causa è stata rinviata alla trattazione del merito all’udienza del 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato nella domanda di risarcimento in forma specifica, volta alla ripetizione della prova preselettiva, all’ammissione alla prova scritta o all’adozione di altra misura satisfattiva.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a una procedura concorsuale, il giudice può confermare gli effetti di un decreto cautelare presidenziale valorizzando il bilanciamento degli interessi coinvolti e il fatto sopravvenuto che il candidato abbia già sostenuto la prova scritta.
  • La conferma cautelare degli effetti di un decreto presidenziale non comporta la definizione nel merito delle censure rivolte contro la prova preselettiva, i quesiti, gli elenchi degli ammessi o il bando, che restano da esaminare nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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