Cassazione Civile, Ordinanza n. 29042/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società conduttrice di un locale commerciale, adibito a vendita di capi di abbigliamento, aveva agito contro la proprietaria-locatrice chiedendo il risarcimento dei danni subiti per ripetuti allagamenti, che assumeva causati dall’omessa pulizia e manutenzione del bocchettone di raccolta delle acque. La convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il danno asseritamente derivatole dalla realizzazione, da parte della conduttrice, di una nicchia sulla facciata del locale senza autorizzazione. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande. In appello, dopo il decesso della parte proprietaria-locatrice dichiarato dal suo difensore, la Corte territoriale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio ritenendo intervenuta l’interruzione e tardiva la riassunzione. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato nullità della dichiarazione di estinzione per violazione degli artt. 300, 305 e 307 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione dell’evento interruttivo avrebbe natura negoziale e richiederebbe, oltre alla mera esposizione del fatto morte, anche la formale manifestazione della volontà di conseguire l’interruzione; poiché tale volontà non sarebbe stata espressa all’udienza, secondo la ricorrente non si sarebbe prodotto l’effetto interruttivo e quindi l’istanza di estinzione sarebbe stata inammissibile, oltre che infondata, mentre la riassunzione non avrebbe potuto essere dichiarata tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. È stato dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui era proposto nei confronti degli "Eredi di Gianni Celeste" collettivamente e impersonalmente indicati, al di fuori dei presupposti consentiti. È stato invece esaminato nel merito il motivo riferito alla declaratoria di estinzione del giudizio e la Corte lo ha rigettato: ha affermato che la dichiarazione dell’evento interruttivo resa dal difensore della parte costituita, pur avendo natura negoziale, non richiede una formale enunciazione della volontà di ottenere l’interruzione, essendo sufficiente che tale finalità sia il presupposto della dichiarazione e non che l’evento sia comunicato per scopi diversi. Nel caso concreto, tale volontà risultava dalla nota depositata prima dell’udienza, con richiesta espressa di provvedere ai sensi dell’art. 300 c.p.c.; pertanto l’interruzione si era validamente verificata e la Corte d’appello aveva correttamente dichiarato l’estinzione dopo aver rilevato la tardività della riassunzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 300 c.p.c.
La dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore della parte costituita deve presupporre la volontà di provocare l’interruzione del processo; non occorre una formula espressa della finalità interruttiva, essendo sufficiente che l’evento non sia comunicato per fini diversi.
art. 305 c.p.c.
Dopo l’interruzione, la prosecuzione del processo richiede la riassunzione nel termine previsto; in difetto, può essere dichiarata l’estinzione.
art. 307 c.p.c.
La mancata tempestiva riassunzione dopo l’interruzione legittima la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 328 c.p.c.
La notificazione del ricorso agli eredi collettivamente e impersonalmente è ammessa solo nei rigorosi presupposti previsti dalla norma; fuori da tali casi, la notificazione è inammissibile.
art. 360 n.4 c.p.c.
Il motivo è stato formulato come denuncia di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo della parte soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La dichiarazione dell’evento interruttivo resa dal difensore della parte costituita non richiede, per la sua efficacia, una formale dichiarazione espressa della volontà di ottenere l’interruzione: è sufficiente che tale volontà risulti come presupposto della comunicazione e che l’evento non sia riferito per fini diversi da quelli interruttivi.
- Se il difensore comunica la morte della parte costituita in un contesto univocamente diretto a provocare l’interruzione del processo, l’effetto interruttivo si produce e il termine per la riassunzione decorre secondo le regole processuali applicabili.
- Il provvedimento che dichiara l’estinzione del giudizio ha contenuto sostanziale decisorio ed è ordinariamente impugnabile in cassazione; viceversa, l’ordinanza di interruzione ha natura preparatoria e ordinatoria.
- La notificazione di un ricorso agli eredi indicati collettivamente e impersonalmente è ammissibile solo nei casi tassativamente consentiti dalla disciplina processuale; in difetto, la notificazione è inammissibile.
- Dopo l’interruzione del processo, la mancata riassunzione tempestiva determina l’estinzione del giudizio.
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