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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19238/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 e la successiva cartella esattoriale, sostenendo di non aver mai ricevuto l’avviso presupposto e, comunque, che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo al momento della notificazione. In giudizio l’Agenzia aveva depositato la documentazione della notificazione postale eseguita al vecchio indirizzo risultante dagli archivi, con compiuta giacenza perfezionata l’8 gennaio 2011, mentre dagli atti anagrafici emergeva che il contribuente aveva trasferito la residenza a Nettuno il 9 dicembre 2010. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982, sostenendo che, una volta efficace la variazione anagrafica nei confronti dell’Amministrazione, le notifiche avrebbero dovuto essere eseguite al nuovo domicilio; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 6 della L. n. 212 del 2000, perché la notifica per compiuta giacenza si era perfezionata proprio il giorno in cui, secondo il ricorrente, la variazione di residenza era divenuta efficace verso l’Amministrazione, con conseguente invalidità dell’atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, in materia di notificazione degli atti impositivi, la variazione del domicilio fiscale/residenza rileva per l’Amministrazione solo dopo il decorso di trenta giorni dalla variazione anagrafica, sicché la notificazione iniziata entro tale termine è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale. Ha quindi valorizzato l’accertamento di fatto compiuto dalla C.T.R., secondo cui l’avviso era stato spedito il 24 dicembre 2010, mentre la variazione di residenza era del 9 dicembre 2010: trattandosi di spedizione effettuata entro ventinove giorni dalla variazione, la notifica per compiuta giacenza è stata ritenuta valida. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata disposta statuizione sulle spese, essendo le intimate rimaste tali, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    comma 1, lett. c); comma 6

    La notificazione degli atti impositivi deve avvenire nel domicilio fiscale del destinatario; se la variazione anagrafica non è ancora opponibile all’Amministrazione, l’invio al vecchio domicilio è valido se l’iter notificatorio è iniziato entro il termine di tolleranza previsto dalla norma.

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe sono iscritte.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull’efficacia della notifica postale e sulla compiuta giacenza.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità che l’Amministrazione tenga conto della variazione di residenza ai fini della corretta notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Corte cost. n. 360 del 2003

    La decisione viene richiamata come antecedente che ha indotto il legislatore a ridurre a trenta giorni il differimento dell’efficacia della variazione anagrafica non risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti impositivi, la variazione della residenza/domicilio fiscale del contribuente non è immediatamente opponibile all’Amministrazione finanziaria, ma lo diventa decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica, salvo diverso regime ricavabile dalla dichiarazione dei redditi.
  • La notificazione eseguita al vecchio domicilio fiscale è valida se il procedimento notificatorio è stato avviato entro ventinove giorni dalla variazione anagrafica della residenza, anche quando l’atto si perfezioni poi per compiuta giacenza.
  • Ai fini del controllo di legittimità, l’accertamento della data di spedizione dell’atto e della data della variazione anagrafica è decisivo: se la spedizione è anteriore al decorso del termine di efficacia della variazione, la notifica non è invalida per il solo fatto che il destinatario non abbia avuto concreta conoscenza dell’atto.
  • La disciplina speciale delle notificazioni tributarie mira a bilanciare l’interesse del contribuente alla conoscenza effettiva dell’atto con l’esigenza dell’Amministrazione di poter fare affidamento, per un periodo limitato, sulle risultanze anagrafiche in proprio possesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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