Corte di giustizia, Sentenza C-49/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell' 8 giugno 2023. — Austrian Airlines AG contro TW. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Cancellazione di un volo – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo di assistenza – Nozione di “riavviamento” – Compensazione pecuniaria ai passeggeri aerei in caso di cancellazione di un volo – Pandemia di Covid-19 – Volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una missione di assistenza consolare – Volo effettuato dallo stesso vettore aereo operativo e allo stesso orario del volo cancellato – Spese a carico del passeggero eccedenti i costi netti per tale volo. — Causa C-49/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro per ragioni consolari possa essere qualificato come riavviamento ai sensi del regolamento n. 261/2004. Ha inoltre negato che il passeggero possa ottenere dal vettore, sulla sola base del regolamento, il rimborso del contributo obbligatorio versato allo Stato per salire su quel volo. Resta però possibile un'azione per risarcimento supplementare davanti al giudice nazionale se il vettore non ha rispettato gli obblighi di assistenza, rimborso e informazione previsti dal regolamento.
Trasporto aereo: un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro per assistenza consolare non costituisce "riavviamento" ai sensi del regolamento n. 261/2004 e non dà, di per sé, diritto al rimborso delle spese di registrazione sostenute dal passeggero.
La questione giuridica
Se, in caso di cancellazione di un volo, un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nell'ambito dell'assistenza consolare debba essere considerato un "riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili" che il vettore aereo operativo è tenuto a offrire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004; e se il passeggero che si sia registrato da solo a tale volo e abbia pagato un contributo obbligatorio allo Stato abbia un diritto diretto, fondato sul regolamento, al rimborso di tali spese da parte del vettore.
Principio di diritto
Un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nell'ambito di una misura di assistenza consolare non è un "riavviamento" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004, perché si tratta di un volo non commerciale e il vettore aereo operativo non può attribuire al passeggero un diritto al trasporto su tale volo. Di conseguenza, il passeggero che abbia pagato allo Stato un contributo obbligatorio per usufruire di quel volo non può pretendere, sulla sola base del regolamento, il rimborso di tali spese dal vettore; resta però salva la possibilità di chiedere, dinanzi al giudice nazionale, un risarcimento supplementare per l'inadempimento degli obblighi di rimborso del biglietto e di assistenza/informazione previsti dal regolamento, nei limiti di quanto necessario, appropriato e ragionevole.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Direttiva (UE) 2015/637
- Articolo 9, lettera e), della direttiva (UE) 2015/637
- Direttiva (UE) 2015/2302
Trasporto aereo, cancellazione del volo e volo di rimpatrio consolare
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Korneuburg in una controversia tra Austrian Airlines AG e un passeggero, TW, relativa agli effetti della cancellazione di un volo di ritorno durante la pandemia di Covid-19. Il tema centrale è l'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 a un volo di rimpatrio organizzato dallo Stato austriaco nell'ambito dell'assistenza consolare.
Fatti e procedimento principale
TW e sua moglie avevano una prenotazione confermata per il volo di andata e per il volo di ritorno operati da Austrian Airlines in un viaggio "tutto compreso" verso Mauritius. Il volo di ritorno fu cancellato il 18 marzo 2020 a causa delle misure adottate dal governo austriaco in relazione alla pandemia.
Secondo il giudice del rinvio, il vettore non informò i passeggeri della cancellazione né dei diritti previsti dall'articolo 8 del regolamento n. 261/2004. In seguito, il 20 marzo 2020, TW e la moglie si registrarono autonomamente a un volo di rimpatrio organizzato dal Ministero degli Affari esteri austriaco, pagando ciascuno un contributo obbligatorio di EUR 500. Il volo fu operato da Austrian Airlines con il numero OS 1024, allo stesso orario previsto per il volo cancellato.
TW chiese in giudizio il rimborso di EUR 1000, sostenendo che il vettore avrebbe dovuto offrire un riavviamento e che, non avendolo fatto, doveva sopportare il costo della soluzione alternativa che i passeggeri avevano dovuto organizzare da sé.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare:
- considerando 1 e 4,
- articolo 2, lettera b), sulla nozione di vettore aereo operativo,
- articolo 3, paragrafo 3, sull'ambito di applicazione,
- articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sull'obbligo di assistenza in caso di cancellazione,
- articolo 7 sulla compensazione pecuniaria,
- articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sul rimborso e sul riavviamento,
- articolo 12, paragrafo 1, sui risarcimenti supplementari;
- la direttiva (UE) 2015/637, articolo 9, lettera e), relativa alla tutela consolare e al rimpatrio in caso di emergenza;
- la direttiva (UE) 2015/2302, richiamata dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.
Prima questione: il volo di rimpatrio è un "riavviamento"?
La Corte osserva che la nozione di "riavviamento" non è definita dal regolamento e va interpretata secondo il suo senso abituale, il contesto e gli obiettivi della disciplina. In via generale, essa indica un itinerario alternativo che conduce alla stessa destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili.
Tuttavia, la Corte sottolinea che il regolamento n. 261/2004 si applica al trasporto aereo commerciale e che il suo ambito non può essere esteso ai voli non commerciali. Ciò emerge dal fondamento giuridico del regolamento, dal considerando 4, dalla definizione di vettore aereo operativo e dall'ambito soggettivo di applicazione.
Sulla base di tali elementi, la Corte conclude che un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel quadro di un'assistenza consolare non è un volo commerciale e non può essere trattato come riavviamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Inoltre, il vettore non è in grado di conferire al passeggero un diritto al trasporto su quel volo, elemento incompatibile con la nozione stessa di riavviamento.
Seconda questione: rimborso delle spese versate allo Stato
La Corte qualifica la domanda di TW come volta, in sostanza, a ottenere un risarcimento supplementare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, poiché riguarda un danno individuale e concreto derivante dalla cancellazione del volo. Tale risarcimento è però rimesso al diritto nazionale o internazionale, non al regolamento in quanto tale.
Di conseguenza, l'articolo 8, paragrafo 1, non conferisce al passeggero un diritto diretto al rimborso, da parte del vettore, del contributo obbligatorio versato allo Stato per registrarsi al volo di rimpatrio.
La Corte precisa però che il passeggero può agire dinanzi al giudice nazionale per far valere l'inadempimento del vettore ai suoi obblighi di:
- rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o divenuta inutile;
- assistenza ai sensi dell'articolo 8;
- informazione sui diritti derivanti dal regolamento.
Il risarcimento ottenibile in sede nazionale deve comunque essere limitato a quanto necessario, appropriato e ragionevole per rimediare all'omissione del vettore.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nell'ambito dell'assistenza consolare non costituisce un "riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004;
- il passeggero che abbia pagato un contributo obbligatorio allo Stato per usufruire di tale volo non ha un diritto al rimborso di tali spese a carico del vettore sulla base del regolamento;
- resta salva la possibilità di ottenere un risarcimento supplementare davanti al giudice nazionale per il mancato rispetto degli obblighi del vettore, nei limiti indicati dalla Corte.
Principi pratici per gli operatori
Per gli operatori del trasporto aereo, la sentenza chiarisce che gli obblighi di assistenza del regolamento n. 261/2004 riguardano soluzioni di trasporto commerciali e non si estendono ai voli statali di rimpatrio. Per i passeggeri, la tutela principale resta quella prevista dal regolamento in caso di cancellazione, inclusi rimborso e riavviamento commerciale; eventuali costi sostenuti per iniziative statali di rimpatrio non sono automaticamente recuperabili dal vettore, ma possono rilevare nell'ambito di un'azione risarcitoria nazionale per inadempimento degli obblighi informativi e di assistenza.
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