Cassazione Civile, Ordinanza n. 25920/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, relativa all'anno d'imposta 2015, per il mancato versamento di una somma di euro 40.256,00 collegata a un debito IVA della ditta individuale del contribuente, sorto in esito ad accertamento con adesione relativo all'anno 2008. Il contribuente aveva contestato la cartella sostenendo che il debito risultava già estinto perché la società conferitaria, successivamente al conferimento dell'azienda, aveva utilizzato in compensazione un credito IVA ceduto con il conferimento. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio richiamando la precedente decisione resa sulla medesima vicenda per l'annualità 2014. In cassazione l'Agenzia delle entrate deduce un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 36, comma 2, n. 4 e n. 5, d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., poiché la CTR avrebbe confermato la decisione di primo grado con un mero rinvio per relationem ad altre pronunce, senza illustrare il contenuto delle stesse né spiegare perché le ragioni dell'Ufficio fossero infondate. Il ricorso evidenziava anche le specifiche censure appellate: irregolare uso del codice identificativo 62 nel modello F24, omessa indicazione del credito nella dichiarazione IVA, dedotta duplicazione della pretesa e asserita illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente, perché si limitava a richiamare precedenti decisioni e a fare adesione generica alle loro conclusioni, senza dar conto dell'esame dei motivi di appello e delle ragioni della loro infondatezza. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata per descrivere il controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione, relativo alla nullità della sentenza per errori processuali e motivazione apparente.
art. 111, comma 6 Cost.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione è posta a base della nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro del contenuto necessario della sentenza, anche nel processo civile ordinario.
art. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati per affermare la nullità della decisione tributaria priva di adeguata illustrazione delle critiche dell'appellante e delle ragioni del dissenso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma che esige l'esposizione delle ragioni della decisione.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione meramente apparente quando la sentenza, pur contenendo una formula motivazionale esteriormente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e le basi effettive della decisione.
- Nel processo tributario è nulla la sentenza d'appello che si limiti a un rinvio per relationem alla decisione di primo grado o ad altra pronuncia, senza indicare le ragioni per cui i motivi di gravame siano stati ritenuti infondati e senza affrontare le specifiche censure dell'appellante.
- La motivazione della sentenza deve essere autosufficiente nel senso che dalla sola lettura del provvedimento deve risultare il ragionamento decisorio, non potendo essere integrata con argomentazioni ipotetiche o ricavate aliunde.
- L'adesione del giudice d'appello alla decisione impugnata è legittima solo se risulta che vi sia stato un effettivo esame dei motivi di appello e una valutazione, sia pure sintetica, della loro infondatezza.
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