Sentenza n. 297/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’atto dirigenziale prot. n. 145/299 del 06/12/2019, conosciuto in data 21/05/2020, con il quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato alla società ricorrente il diniego di autorizzazione paesaggistica ordinaria relativa all’intervento di rimboschimento ed imboschimento compensativo di aree private e pubbliche in agro di Montemesola (TA); - della nota prot. n. 3928 del 21/05/2020, recapitata in pari data, con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso il diniego predetto; - del verbale di sopralluogo del 14/03/2019, richiamato nell’atto dirigenziale impugnato; - della nota prot. n. 145/2648 del 29/03/2019, richiamata nell’atto dirigenziale impugnato, con la quale il Dirigente p.t. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta; - della nota prot. n. 145/8827 del 05/11/2019, richiamata nell’atto dirigenziale impugnato, con la quale è stato comunicato alla società ricorrente il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n° 241/90; - nonché di ogni altro atto precedente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della conoscenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica ordinaria per un intervento di impianto di vigneto in area boscata con rimboschimento compensativo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego regionale di autorizzazione paesaggistica e gli atti connessi, deducendo, con due motivi congiuntamente esaminati, la violazione dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, dell'art. 17-bis e dell'art. 10-bis della l. 241/1990, dell'art. 8 del d.lgs. 34/2018, dell'art. 20-bis della l.r. Puglia n. 18/2000, dell'art. 10 del regolamento regionale n. 21/2013 e delle NTA del PPTR, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che la Regione avrebbe considerato il progetto come un semplice impianto di vigneto, omettendo di valutare la proposta di rimboschimento compensativo e gli atti di assenso acquisiti, tra cui l'autorizzazione del competente Dipartimento regionale, la delibera comunale e il presunto silenzio-assenso della Soprintendenza. Ha inoltre dedotto che l'intervento possedeva i requisiti previsti dalla disciplina sulla compensazione boschiva e che il diniego era contraddittorio rispetto agli obiettivi di riqualificazione paesaggistica del PPTR. Con memoria successiva ha aggiunto censure relative al superamento dei termini procedimentali, al buon andamento e al legittimo affidamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il diniego avesse esaminato il progetto nella sua interezza, comprendendo espressamente la proposta di rimboschimento compensativo, e che la Regione potesse fondare il diniego sull'incompatibilità della trasformazione dell'area boscata con il divieto previsto dall'art. 62, comma 2, lett. a1), delle NTA del PPTR. Le previsioni generali del PPTR sulla riqualificazione paesaggistica non sono idonee a superare un divieto espresso. La motivazione è stata giudicata completa e coerente, poiché l'amministrazione ha ponderato anche l'interesse pubblico sotteso alla compensazione, ritenendolo recessivo rispetto al danno paesaggistico derivante dall'estirpazione del bosco e dall'incremento delle superfici destinate a vigneti a tendone. Il giudice ha inoltre escluso che la delibera comunale e l'autorizzazione del Dipartimento regionale fossero sostitutive o vincolanti nel procedimento paesaggistico; ha negato la formazione del silenzio-assenso della Soprintendenza, poiché la Regione le aveva trasmesso una proposta di diniego, non una proposta favorevole. Il possesso dei requisiti per la compensazione boschiva non rendeva automaticamente assentibile l'intervento, in ragione della prevalenza della pianificazione paesaggistica. Le censure sui termini procedimentali sono state ritenute tardive, perché introdotte con memoria, e comunque irrilevanti trattandosi di silenzio non significativo. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, la trasmissione alla Soprintendenza deve comprendere anche la proposta di provvedimento; nel caso esaminato, la proposta negativa impediva la formazione del silenzio-assenso favorevole dedotto dalla ricorrente.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio-assenso della Soprintendenza non si è formato, poiché la proposta trasmessa dalla Regione era di segno negativo.
art. 10-bis l. 241/1990
La Regione ha seguito il procedimento partecipativo mediante comunicazione del preavviso di diniego e valutazione delle osservazioni della ricorrente.
art. 62, comma 2, lett. a1), NTA del PPTR della Regione Puglia
La disposizione esprime il divieto di interventi comportanti la soppressione di aree boscate; tale divieto prevale sulle previsioni generali di riqualificazione paesaggistica.
art. 8 d.lgs. 34/2018
La disciplina della compensazione boschiva non determina, da sola, il diritto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica quando l'intervento contrasti con la pianificazione paesaggistica.
art. 20-bis l.r. Puglia n. 18/2000
La disciplina regionale della trasformazione boschiva con compensazione deve essere applicata nel rispetto delle prescrizioni paesaggistiche.
art. 4, comma 2, regolamento regionale Puglia n. 21/2013
La disciplina regolamentare della compensazione boschiva ribadisce la prevalenza delle disposizioni di pianificazione paesaggistica.
art. 95 NTA del PPTR della Regione Puglia
Le previsioni favorevoli ai progetti di compensazione boschiva non superano il divieto specifico di soppressione delle aree boscate.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, la legittimità del diniego può fondarsi sull'incompatibilità di una sola componente di un intervento unitario con la disciplina paesaggistica, poiché l'autorizzazione richiede l'ammissibilità dell'intero progetto.
- Le norme che consentono o disciplinano la compensazione boschiva non attribuiscono automaticamente il diritto all'autorizzazione paesaggistica: la compensazione deve comunque rispettare i divieti e le prescrizioni della pianificazione paesaggistica, che prevalgono sulla disciplina settoriale forestale.
- Le previsioni generali e programmatiche di riqualificazione paesaggistica non possono derogare o superare un divieto espresso contenuto nelle norme tecniche del piano paesaggistico.
- Il giudizio di compatibilità paesaggistica costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice soltanto in presenza di incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, senza sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione opinabile.
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, gli atti di assenso di altre amministrazioni o dell'ente locale non sono sostitutivi né vincolanti rispetto alla valutazione paesaggistica, salvo specifica previsione normativa.
- Il silenzio-assenso della Soprintendenza non può formarsi favorevolmente quando l'amministrazione procedente trasmetta una proposta di provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004.
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