Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25352/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. della precedente sentenza di merito. La vicenda originaria riguardava una sanzione amministrativa di euro 1.442.338,78 irrogata per l'erogazione illegittima di aiuti comunitari, in relazione alla quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile in solido con una società cooperativa e altri soggetti. A fondamento della revocazione egli deduceva un errore di fatto decisivo: la Corte avrebbe ignorato che gli aiuti erano stati erogati prima che egli assumesse la carica di membro del consiglio di amministrazione della società, sicché non avrebbe potuto partecipare alla condotta contestata. In cassazione il ricorso è stato affidato a un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, quale giudice della revocazione, avesse esaminato i fatti indicati dal ricorrente: sia la data di erogazione degli aiuti sia la successiva assunzione della carica nel consiglio di amministrazione, sia soprattutto la ratio della responsabilità confermata in sentenza, fondata anche sull'omesso esercizio del potere di vigilanza. Secondo la Corte, il motivo non colpiva un errore percettivo, ma tendeva a contestare la valutazione giuridica già coperta da giudicato, dunque fuori dal perimetro dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione della realtà, cioè errore meramente percettivo; non ricorre quando si censura la valutazione logico-giuridica del giudice su fatti correttamente percepiti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    La censura è infondata se il fatto dedotto risulta comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

  • artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Sono richiamate per la trattazione camerale e la declaratoria di manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione della realtà processuale o materiale, non potendo riguardare apprezzamenti valutativi o giuridici del giudice.
  • Non è configurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto dedotto dal ricorrente risulti comunque esaminato, anche solo implicitamente, dalla sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di revocazione il giudice non può riesaminare la correttezza della decisione sul piano logico-giuridico, essendo il rimedio limitato ai soli errori percettivi su fatti non controversi e non valutati.
  • La deduzione che un soggetto abbia assunto la carica dopo i fatti materiali contestati non basta a integrare errore revocatorio se la sentenza fonda comunque la responsabilità su ulteriori elementi, come il potere-dovere di vigilanza omesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.